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Mediazione obbligatoria e danni della disinformazione

Ad una settimana dall’entrata in funzione della mediazione civile e commerciale obbligatoria, sono ancora in molti a chiedersi in cosa consista effettivamente questo istituto di risoluzione alternativa delle controversie: a sentire le parole pronunciate da Milly Carlucci nello spot predisposto dal Governo italiano, la mediazione “È una cosa nuova, uno strumento semplice ed efficace che può aiutarti a risolvere i problemi legali”.
A sentire i tanti avvocati che il decreto legislativo 28/2010 l’hanno letto a fondo, la mediazione non è altro che un ingiustificato aggravio di costi ai danni dei cittadini ed una fonte di insidia per i più sprovveduti.
Il citato decreto, introduttivo dell’istituto della mediazione, prevede l’obbligatorietà per il cittadino che vuole agire in giudizio su diritti reali, successioni ereditarie, questioni condominiali, locazioni, risarcimento da responsabilità medica o diffamazione a mezzo stampa (e fra un anno anche per i sinistri stradali) di rivolgersi ad un organismo di mediazione. Il procedimento deve avere una durata massima di quattro mesi.

Cosa prevede lo strumento della mediazione obbligatoria

Queste prime indicazione lascerebbero supporre che si tratti di uno strumento ideale per deflazionare il carico del contenzioso sepolto negli archivi dei tribunali italiani. E forse proprio per questa ragione sono stati spesi circa 15 milioni di euro per promuovere la formazione per i mediatori, con enorme beneficio di chi ha provveduto all’organizzazione dei corsi. Peccato, però, che le numerose insidie siano dietro l’angolo.
Innanzitutto occorre considerare come la mediazione non sia gratuita ma, anzi, richieda un onere economico da parte del cittadino, commisurato al valore della controversia e che, nei casi limiti, può arrivare fino ad oltre 9.000 euro. I costi sostenuti per la conciliazione, peraltro, non vengono recuperati dal cittadino, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo in tema di benefici fiscali per la spesa sostenuta. Chi si rivolge al mediatore, peraltro, non è tenuto a rispettare alcun criterio di competenza territoriale come invece accade per le cause ordinarie avanti al Tribunale.

Cosa significa nel concreto?

In altre parole, un cittadino può rivolgersi ad un organismo di mediazione situato ad Olbia anche qualora il convenuto risieda ad esempio a Pordenone. E se il convenuto decidesse di non presenziare, il Giudice potrebbe valutare negativamente tale condotta nel corso del processo che dovesse successivamente essere instaurato per mancata conciliazione della controversia avanti al mediatore.
Ad ogni modo, l’esempio non è neanche troppo calzante, considerato che ad Olbia, anche volendo, non ci si potrebbe rivolgere ad un organismo di mediazione per il semplice motivo che non sono ancora stati istituiti e che, pertanto, chi risiede ad Olbia è costretto a percorrere quasi 100 km per trovare il mediatore più vicino.

Spese per la mediazione obbligatoria

Tornando alle spese di mediazione, queste resteranno a carico della parte che le sostiene, anche qualora la conciliazione dovesse avere buon esito, atteso che non è previsto alcun rimborso. Altrettanto dicasi per le spese sostenute per farsi assistere, in sede conciliativa, da un avvocato. Qualora le parti non riuscissero a conciliare, si aprirebbero quindi le porte della giustizia ordinaria, con ulteriore aggravio di costi a carico del cittadino.
Alle parti è fatto comunque salvo il diritto di rifiutare la proposta conciliativa eventualmente formulata dal mediatore: ma se detta proposta dovesse alla fine rivelarsi analoga a quella prospettata dal giudice, la parte vincitrice della causa rischia di vedersi compensate le spese del giudizio.

Conviene questo strumento?

Tentando di formulare un esempio pratico, si potrebbe citare il caso di un cittadino che deve rivolgersi ad un organismo di mediazione per richiedere un risarcimento derivante da responsabilità medica, per circa 500 mila euro; il costo della mediazione ammonterebbe a circa 4.000 euro, ai quali andrebbero aggiunti i costi richiesti per l’assistenza legale, atteso che difficilmente un cittadino potrebbe rinunciare alla presenza di un avvocato rischiando così di accettare condizioni di mediazione ben inferiori rispetto alle legittime pretese.
Qualora la controparte decidesse di presenziare davanti al mediatore, dovrebbe innanzitutto sostenere analoga spesa da corrispondere all’organismo di mediazione, versando ulteriori 4.000 euro, per restare all’esempio (fattispecie non prevista nell’ambito della giustizia ordinaria, ove è inconcepibile che il convenuto debba anticipare dei costi solamente per difendersi).

Se le parti non raggiungono un accordo?

Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tutte le spese sostenute resterebbero a carico delle parti, che dovrebbero quindi finalmente instaurare il giudizio avanti al tribunale per ottenere una decisione della controversia.
Ove invece – cosa ancor più lesiva del diritto di difesa – il mediatore dovesse proporre un accordo condiviso dal convenuto per, ipotizziamo, 500 mila euro, e l’attore decidesse di non accettare per non rischiare di dover decurtare da detto importo i costi sostenuti per adire l’organismo di mediazione e per pagare l’avvocato, il giudice che a definizione della causa dovesse stabilire un risarcimento proprio di 500 mila euro potrebbe ritenere di compensare le spese del giudizio.
Ciò sta a significare che anche le spese della causa avanti al tribunale resterebbero a carico dell’attore, tanto per il costo della giustizia (in questo caso, 880 euro) che per le spese di assistenza legale. Il tutto con una finalità quasi punitiva per il cittadino che ha “rifiutato” un risarcimento di 500 mila euro offerto in sede di mediazione per poi vedersi riconoscere lo stesso importo da una sentenza civile, avendo quindi osato “scomodare” la giustizia ordinaria.

Perplessità sulla mediazione obbligatoria

Trattasi di un paradosso, ove si consideri che i due risarcimenti riconosciuti da mediatore e giudice civile, apparentemente analoghi, sono in realtà profondamente differenti nell’importo; se il cittadino ottiene 500 mila euro in sede di mediazione, deve necessariamente decurtare da tale risarcimento il costo dell’organismo di mediazione (circa 4.000 euro) ed il costo dell’assistenza legale (ipotizziamo, 3.000 euro).
Se invece il cittadino potesse adire direttamente la giustizia ordinaria ed ottenere il risarcimento di 500 mila euro, gli verrebbe altresì riconosciuto il rimborso delle spese – anche quelle legali – sostenute per il giudizio, con notevole beneficio in termini di quantificazione rispetto a quanto ipotizzato per il caso della mediazione.
Da ultimo, si consideri come la mediazione obbligatoria a pagamento, così come strutturata, presenta innumerevoli profili di incostituzionalità, a partire dal contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che prevede il diritto alla difesa; proprio su tali aspetti si sta concentrando la battaglia contro l’istituto della mediazione condotta da una buona fetta dell’avvocatura, guidata da Mauro Vaglio, presidente dell’Associazione forense Agire e Informare.
Le perplessità sono condivise anche dal presidente dell’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, Maurizio de Tilla. La mediazione può essere obbligatoria o a pagamento, ma non entrambe. Altrimenti, l’incostituzionalità è in agguato.

Pubblicato in Inchieste

Scritto da

Scrittore tagliente ed ironico; avvocato e romanziere.

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