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Adottare un bambino? Un’ impresa ardua, in Italia o all’estero

Nelle ultime settimane si è discusso molto in Parlamento, presso la Camera dei Deputati, di adozioni e affidamenti; un tema indubbiamente delicato, per certi aspetti controverso e che presenta alcune criticità non molto dibattute. Procediamo con ordine.
L’adozione è un istituto giuridico che, in buona sostanza, consente di diventare genitore di un figlio non procreato; in Italia l’ adozione è regolamentata dalla legge n.184 del 4 maggio 1983, che ha successivamente subìto modifiche con l’approvazione della nuova legge n.149 del 28 marzo 2001.
La disciplina attuale prevede, in estrema sintesi, che gli istituti previsti dalla legge si applichino quando la famiglia propria del minore non sia  in grado di provvedere alla crescita e all’educazione dello stesso.
In sostanza, se la famiglia originaria non è in grado di provvedere adeguatamente alla crescita del figlio (non si fa riferimento naturalmente a questioni economiche, che non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia) si procede all’affidamento.

L’iter per l’affidamento:

E qui inizia il delicato passaggio della valutazione dello stato di abbandono da parte del Tribunale per i minorenni; in questa fase deve essere accertata la sussistenza della situazione di abbandono del minore, ovvero deve essere acclarato che questi sia privo dell’assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Superato questo passaggio si procede all’affidamento vero e proprio; il minore deve essere affidato ad una famiglia (preferibilmente già con figli minori) in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Qualora non dovesse essere possibile l’affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l’inserimento del minore in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazioni e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
Fin qui la parte introduttiva; ma chi può presentare, secondo la legge italiana, domanda di adozione? La norma prevede che possano farlo i coniugi sposati da almeno tre anni e non separati (neppure di fatto) ed i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi da tre o più anni (la convivenza deve essere comprovata); ciò ha causato spesso un dibattito acceso incentrato sull’eventualità di permettere anche ai singoli di adottare un bambino. Cosa che, a parte casi molto particolari deliberati dalla Cassazione, in Italia non è consentito.

Come fare domanda di adozione:

Tornando all’iter da seguire, la domanda di adozione viene rivolta al Tribunale per i minorenni presso cui si intende procedere e rappresenta più che altro una dichiarazione di disponibilità all’adozione; il Tribunale per i Minorenni dispone indagini accurate per accertare l’effettiva capacità di educare il minore, oltre che per venire a conoscenza di altra fattori quali la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda.
È  questo, come ovvio, un compito delicatissimo affidato ai servizi sociali i quali devono cercare di raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla coppia che si appresta ad adottare il minore; tale indagine dura 120 giorni (ed è talvolta, ascoltando le testimonianze, alquanto invasiva) ed al termine viene redatta una relazione che sarà affidata al Tribunale per i minorenni il quale si appresterà poi a deliberare.
Naturalmente il Tribunale per i minorenni sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, quella che ritiene più idonea e emana quindi un provvedimento di affidamento pre-adottivo; che non è ancora un’adozione vera e propria, ma una sorta di anticamera della durata di un anno. Come dire, l’ odissea non è ancora ultimata.
Trascorso questo tempo (esiste anche la possibilità di prorogare per un ulteriore anno) se il Tribunale valuta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie si procede all’adozione vera a propria, con la quale cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine.

Stato di adottabilità del minore:

Questo è grosso modo l’iter classico per le adozioni che appare, già così, abbastanza complicato ma che in realtà dipende interamente da un precedente passaggio (cui si è fatto cenno sopra) che, spesso, rappresenta la problematica maggiore di tutta quanta la trafila burocratica per chi vuole adottare un bambino; stiamo parlando dell’ accertamento dello stato di adottabilità del minore, passaggio successivo alla determinazione dello stato di abbandono dello stesso.
Il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità è uno dei punti riformati dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001: con tale dichiarazione in estrema sintesi, si stabilisce l’inidoneità della famiglia biologica all’educazione e all’allevamento del proprio figlio con conseguente rottura dei rapporti fra essi.
Come si può facilmente intuire, data la delicatezza della questione un provvedimento di tale natura comporta inevitabili lungaggini burocratiche e difficoltà tangibili che sopravvengono in fase di accertamento. Con la modifica sopraggiunta grazie alla legge 149 si è cercato di snellire l’iter che tuttavia risulta ugualmente lungo e complesso.

Adottare un bambino all’estero:

Altro aspetto interessante quando si parla di adozione di minori è quello relativo alle adozioni internazionali; adottare un figlio all’estero viene spesso descritto come un affare più semplice (anche se più dispendioso). Il bambino straniero è adottabile, per una coppia italiana, qualora non sia stata trovata una famiglia adottiva nel suo paese di residenza; anche in questo caso, come per le adozioni nazionali, il bambino deve essere dichiarato in stato d’abbandono nel suo paese, nonché ritenuto adottabile (sempre nel paese d’origine).
A differenza delle adozioni nazionali, che sono gestite direttamente dal Tribunale dei minori, per adottare un figlio all’estero occorre rivolgersi ad un ente autorizzato in grado di fornire sostegno adeguato durante tutto l’iter; in Italia sono 72 le associazioni autorizzate all’adozione internazionale. Per poter accedere all’adozione internazionale occorre tuttavia una sorta di patente o lasciapassare, vale a dire il decreto di idoneità che si ottiene dal Tribunale dei minorenni.
Solo dopo questo passaggio necessario arriva il momento, tutt’altro che semplice, di affidarsi ad un’ associazione che assista la coppia adottiva e la indirizzi verso un paese piuttosto che un altro; le associazioni, in questa fase, dovrebbero naturalmente tendere ad incrociare le richieste specifiche delle varie nazioni con le caratteristiche della coppia richiedente. E, aggiungiamo, dovrebbero agire tenendo anche conto del comportamento delle varie nazioni, molte delle quali possono a loro piacimento stabilire di dare una stretta alle adozioni.

Numeri sulle adozioni all’estero:

Per quel che riguarda i numeri delle adozioni all’ estero, è interessante notare come queste siano in lieve calo; nel 2012 infatti, i minori stranieri autorizzati ad entrare nel nostro paese sono stati 3.106, vale a dire il 22,8% in meno rispetto al 2011. Dato in controtendenza rispetto, ad esempio, a quello relativo al 2009 nel quale l’Italia era stato il paese, dopo gli Stati Uniti, con la più alta percentuale di adozioni all’estero.
Tornando ai dati del 2012, la maggior parte dei 3.106 bambini stranieri adottati provengono dalla Federazione Russa (749 bambini, il 24,1% del totale); a seguire, Colombia (310, il 10%), Brasile (270, l’8,7%), Etiopia (233, il 7,5%) e Ucraina (225, il 7,2%). Importante notare come, anche nel precedente anno (2011), erano stati questi i cinque paesi principali in materia di provenienza dei bambini stranieri adottati dalle famiglie italiane.

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Scritto da

Giornalista indipendente, web writer, fondatore e direttore del giornale online La Vera Cronaca e del progetto Professione Scrittura

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