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Guida in stato di ebbrezza, cosa dice la legge

È l’articolo 186 ed il 186 bis ad occuparsi da vicino del delicato tema della guida in stato di ebbrezza. Un argomento estremamente delicato, spesso salito agli onori della cronaca, purtroppo, nel nostro paese, a causa di casi che hanno causato la perdita di vite.
Il Codice della Strada è entrato in vigore nel 1992, a seguito del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: sulla base di quella normativa, la guida in stato di ebbrezza è considerata un reato ed è sanzionata con pene che nel corso degli anni sono state inasprite.
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevedono queste pene ed in cosa consiste, in Italia, il reato di guida in stato di ebbrezza con annesse le varie fattispecie che possono aggravare la situazione.

Il reato di guida in stato di ebbrezza

Con il termine guida in stato di ebbrezza si intende mettersi alla guida con un tasso alcolemico che superi una certa soglia: si parte dallo 0,5 g/l, ovvero di grammi sul litro, ed a seconda di quanto si vada ad oltrepassare tale soglia il reato diventa più o meno grave. In particolare si possono evidenziare tre soglie per il reato di guida in stato di ebbrezza:

  1. Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;
  2. Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l;
  3. Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nel primo caso la pena pecuniaria sarà dai 500 ai 2000 euro con sospensione della patente da 3 a 6 mesi; nel secondo caso, l’ammenda andrà da 800 a 3200 euro con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno ed arresto fino a 6 mesi; nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, l’ammenda sarà dai 1500 a 6000 euro con sospensione patente da 1 a 2 anni, confisca del veicolo ed arresto da 6 mesi ad 1 anno.

Revoca della patente di guida

Ci sono alcuni casi nei quali viene revocata anche la patente di guida: si parla in particolare della fattispecie nella quale il reato sia stato commesso dal conducente di un autobus o veicolo destinato a trasporto merci; di recidiva riscontrata nel corso di un biennio: di conducente tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di droghe che causi un incidente.
Il fatto di essere causa di un sinistro, quindi di provocare un incidete a causa del proprio stato alterato, è sempre motivo per fermo amministrativo del veicolo e raddoppio delle pene previste.

Come avviene l’accertamento alcolimetrico

Il test, noto anche come ‘palloncino’. Viene eseguito con uno strumento detto etilometro in grado di misurare la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata. Per verificare il grado esatto, è necessario ripetere il test a distanza di 5 minuti.
Si sente spesso dire che ci si può rifiutare di sottoporsi all’alcol test: certamente sì, ma ciò implica un reato con la perdita di 10 punti della patente di guida e con le medesime pene che si vanno a sanzionare per chi sia trovato con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, quindi il massimo.

Guida in stato di ebbrezza e monopattini

Un tema che è dovuto diventare necessariamente di pubblico dominio vista la diffusione dei monopattini da qualche mese a questa parte: per quanto riguarda le regole dei monopattini elettrici, questi sono equiparati dal codice della strada ad una bicicletta e non prevedono la necessità della patente.
Sono comunque presenti i medesimi obblighi delle bici, compresa proprio la guida in stato di ebbrezza. Chi guida un monopattino deve infatti rispettare tutte le norme di comportamento della circolazione stradale, anche quindi il divieto di mettersi alla guida in stato di alterazione dovuta ad alcol o a sostanza stupefacenti.

Pubblicato in Focus

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Scrittore, giornalista, ricercatore di verità - "Certe verità sono più pronti a dirle i matti che i savi..."

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