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Referendum popolare: cosa prevede la legge italiana

L’articolo 75 della Costituzione italiana sancisce che “E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”.
Si parla qui di referendum abrogativo, ovvero una delle tipologie di consultazione consentite in Italia. Il referendum, che è uno strumento di consultazione del corpo elettorale su determinati temi, si può indire nel nostro paese solo in determinati casi. Più nello specifico, in Italia non è presente l’istituto del referendum propositivo, che ha la funzione di proporre una legge nuova che, in caso di superamento del quorum e vittoria dei si, andrebbe ad introdurre la legge proposta dal corpo elettorale.

Quando si può indire un referendum in Italia:

Il referendum propositivo è appannaggio di alcuni paesi, come la Svizzera ad esempio, mentre in Italia non è previsto dall’articolo 75 della Costituzione di cui sopra. Articolo 75 che va anche a sancire che:

  • Il referendum non è ammesso per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
  • Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati (ovvero i cittadini maggiorenni)
  • La proposta contenuta nel referendum è approvata solo se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto

Questi i paletti della Costituzione per il referendum; andiamo a vedere più nello specifico i casi nei quali questo strumento di consultazione popolare è consentito.

Tipologie di referendum previste in Italia:

Secondo la normativa italiana sono previste le seguenti tipologie di referendum:

  1. Referendum Abrogativo: teso a deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. È necessario che a richiederlo siano 500mila elettori o 5 consigli regionali.
  2. Referendum Consultivo: si tratta di un referendum finalizzato a deliberare su questione territoriali relativa alla fusione di regioni già esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti. È necessario che ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Questo referendum è disciplinato dall’ articolo 132 della Costituzione.
  3. Referendum Approvativo: si riferisce alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali che possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. È disciplinato dall’ articolo 138 della Costituzione.
  4. Referendum Confermativo: in Italia ce ne è stato solo un caso, nel 2001, quando i cittadini italiani furono chiamati a dare il loro parere sulla riforma Costituzionale in materia di federalismo fiscale. Anche il referendum confermativo è disciplinato dall’ articolo 138 della Costituzione.

Ad oggi come detto, in Italia non è previsto il referendum propositivo, ovvero quello in grado di proporre una legge. Soltanto la regione autonoma della Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano hanno introdotto nei loro statuti lo strumento del referendum propositivo.

Referendum abrogativi: quale futuro?

Per quanto riguarda i referendum abrogativi, attualmente la legge prevede che vi si possa far ricorso esclusivamente nel caso in cui a farne richiesta siano 500mila elettori.
Un ddl sulle riforme costituzionali sul quale si sta dibattendo prevede, alla voce ‘Istituti di partecipazione popolare’, un innalzamento del numero di firme necessarie per referendum abrogativi, ma un quorum richiesto più basso. Nei numeri, si parla di innalzare da 500mila a 800mila il numero delle firme necessarie per proporre un referendum abrogativo (con annesso giudizio preventivo di ammissibilità sul quesito da parte della Corte costituzionale una volta raggiunte la metà delle firme, ovvero 400mila) mentre scenderebbe il quorum richiesto.
Per rendere valido un referendum abrogativo sarebbe richiesto il 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche e non la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Pubblicato in Focus

Scritto da

Giornalista di inchiesta, blogger e rivoluzionario

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