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Prescrizione penale, perché fa discutere e come funziona oggi

Quello della prescrizione è un argomento che, in Italia, fa discutere da sempre. Ogni volta che un processo si chiude senza una sentenza di merito perché il tempo a disposizione per arrivare a una condanna definitiva è scaduto, si riaccende lo stesso confronto: da una parte chi vede in questo istituto una garanzia irrinunciabile contro processi infiniti, dall’altra chi lo considera una scappatoia che permette a chi ha commesso un reato di farla franca semplicemente aspettando che passi il tempo. Un tema tecnico, fatto di articoli di codice e calcoli di termini, ma che negli ultimi anni è diventato anche terreno di scontro politico, con riforme che si sono susseguite e in parte contraddette l’una con l’altra. Per capire perché se ne discute ancora oggi, conviene partire da cosa dice davvero la legge.

La prescrizione è l’istituto giuridico che estingue il reato quando dalla sua commissione trascorre un determinato periodo di tempo senza che si arrivi a una condanna definitiva. Prevista dagli articoli 157 e seguenti del codice penale, la prescrizione affonda le sue radici in un principio antico del diritto penale: con il passare del tempo si affievolisce l’interesse dello Stato a punire un fatto di reato, sia perché il ricordo sociale dell’accaduto si attenua, sia perché diventa sempre più difficile raccogliere prove attendibili a distanza di anni dai fatti. A questo si aggiunge un argomento di garanzia individuale, legato al diritto costituzionale a un processo di ragionevole durata, sancito dall’articolo 111 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta di tenere una persona indefinitamente sotto processo.

Come si calcola: le regole di base

Il calcolo del termine di prescrizione, disciplinato dall’articolo 157 del codice penale, si fonda sulla pena massima prevista dalla legge per il reato contestato. Il termine non può comunque essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, indipendentemente dalla pena edittale stabilita. Per fare un esempio, un reato punito con la reclusione fino a cinque anni si prescrive comunque in sei anni, perché la legge fissa quella soglia minima inderogabile.

Sospensione della prescrizione

A questo termine “ordinario” si possono sommare periodi di sospensione, previsti da specifiche norme, che si verificano ad esempio quando il processo si ferma per un legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, per la sua irreperibilità, o per altre cause tassativamente indicate dalla legge. Esistono inoltre atti che interrompono il corso della prescrizione, come l’informazione di garanzia, l’interrogatorio, il decreto di citazione a giudizio o la sentenza di condanna: l’interruzione fa sì che il tempo torni a decorrere da capo, ma la legge pone un limite massimo all’allungamento complessivo del termine, che di regola non può superare un quarto del tempo ordinario, salvo eccezioni previste per particolari categorie di recidivi o di reati.

Le riforme dell’ultimo decennio

Negli ultimi anni la disciplina della prescrizione è stata oggetto di interventi legislativi ravvicinati e spesso in aperta contraddizione tra loro, al punto che gli osservatori parlano ormai della “quarta riforma in sette anni”.

La legge Orlando

Il primo intervento significativo è la legge Orlando (l. 103/2017), che ha introdotto due periodi di sospensione del corso della prescrizione legati ai tempi di definizione dei gradi di giudizio: fino a un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado, in attesa dell’appello, e altrettanto dopo la sentenza d’appello, in attesa della Cassazione.

La riforma Bonafede

Un cambiamento più radicale è arrivato con la cosiddetta riforma Bonafede, contenuta nella legge 3/2019 (nota anche come “spazzacorrotti”) ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2020: la norma ha disposto il blocco definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. In pratica, una volta chiuso il primo grado di giudizio, il reato non poteva più prescriversi, quale che fosse la durata dei successivi gradi di appello e Cassazione. La riforma ha suscitato immediatamente una forte contrapposizione: da un lato chi la considerava necessaria per evitare che imputati colpevoli sfuggissero alla pena grazie alla lunghezza dei processi, dall’altro l’Unione delle Camere Penali Italiane, che l’ha bollata come l’introduzione di un “fine processo mai”, incompatibile con il diritto a una ragionevole durata del giudizio, proclamando in segno di protesta l’astensione dalle udienze.

La riforma Cartabia e il sistema dell’improcedibilità

A correggere in parte l’impianto della riforma Bonafede è intervenuta la riforma della giustizia penale voluta dall’allora Guardasigilli Marta Cartabia, contenuta nella legge delega 134/2021 e nel successivo decreto legislativo 150/2022, applicabile ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Il nuovo impianto normativo ha mantenuto il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma lo ha affiancato a un istituto distinto, quello dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione: due anni per l’appello e un anno per il giudizio di Cassazione, decorrenti dal deposito della sentenza di primo grado, con possibilità di proroghe, fino a un anno e sei mesi complessivi, per i reati più gravi, come corruzione, concussione, violenza sessuale, associazione a delinquere anche di stampo mafioso. Restano esclusi dal meccanismo dell’improcedibilità i reati puniti con l’ergastolo.

Nuovo sistema binario prescrizione-improcedibilità

Il nuovo sistema binario prescrizione-improcedibilità è stato accompagnato da un regime transitorio, con termini più ampi per consentire alle Corti d’appello di adeguare la propria organizzazione, e da un percorso di riduzione dei tempi medi dei giudizi di impugnazione concordato con la Commissione europea nell’ambito degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa l’obiettivo di ridurre del 25 per cento, entro la metà del 2026, la durata media dei procedimenti penali rispetto al 2019.

I numeri della prescrizione

Al di là del dibattito politico e giuridico, i dati diffusi periodicamente dal Ministero della Giustizia restituiscono la dimensione reale del fenomeno. Secondo le rilevazioni relative agli anni precedenti alle ultime riforme, le sentenze di prescrizione superavano le 100 mila unità l’anno, con un picco di oltre 136 mila procedimenti prescritti nel 2016, sceso a circa 117 mila nel 2018. La gran parte delle prescrizioni, secondo le statistiche ministeriali, matura nelle fasi iniziali del procedimento: circa il 41 per cento durante le indagini preliminari e complessivamente circa il 75 per cento entro il primo grado di giudizio, quindi in una fase che le riforme degli ultimi anni non hanno toccato, essendo intervenute soprattutto sul segmento successivo alla sentenza di primo grado. In Corte d’appello, invece, la prescrizione ha storicamente definito un procedimento su quattro tra quelli trattati, con punte più elevate in alcuni distretti giudiziari del Paese, a testimonianza di una forte disomogeneità territoriale nei tempi della giustizia.

Perché la prescrizione fa discutere

Il tema della prescrizione divide da decenni giuristi, magistrati, avvocati e forze politiche, perché mette in tensione due esigenze entrambe di rango costituzionale, difficili da conciliare pienamente.

Da una parte c’è chi sostiene che un termine di prescrizione troppo breve, o comunque calcolato in modo tale da estinguere il reato durante i gradi di appello o di Cassazione, finisca per premiare le strategie processuali dilatorie e per vanificare il lavoro di accertamento svolto nei primi gradi di giudizio, con un effetto percepito come un’ingiustizia soprattutto dalle parti offese, che vedono chiudersi un procedimento senza una pronuncia sul merito della responsabilità dell’imputato. Questa posizione punta a garantire che, una volta accertati i fatti in primo grado, il processo prosegua fino a una decisione definitiva senza il rischio di un’estinzione “a tempo”.

Dall’altra parte si colloca la posizione, storicamente sostenuta dall’avvocatura penalista e da una parte della magistratura, secondo cui bloccare indefinitamente il corso della prescrizione dopo il primo grado rischia di trasformare il processo in un percorso potenzialmente senza fine, in aperto contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata e con la presunzione di innocenza, che accompagna l’imputato fino alla sentenza definitiva. In questa prospettiva, l’assenza di un termine finale toglierebbe allo Stato ogni incentivo a organizzare in modo efficiente i propri uffici giudiziari, scaricando sull’imputato — anche quando innocente — il costo della lentezza del sistema.

Il rischio di un sistema normativo frammentato

A queste due posizioni di fondo si aggiungono argomenti più tecnici, legati alla difficoltà di applicare regole diverse a seconda della data di commissione del reato, con il rischio di un sistema normativo frammentato in cui convivono, per fatti simili, discipline differenti a seconda che il reato sia stato commesso prima o dopo il 2020, e alla difficoltà per gli uffici giudiziari di gestire correttamente i complessi calcoli di sospensione e interruzione, come dimostrano le periodiche pronunce della Corte di Cassazione chiamate a dirimere controversie sul computo esatto dei termini.

Un tema ancora aperto

Il dibattito sulla prescrizione non si è chiuso con la riforma Cartabia. Alla Camera è all’esame da tempo una proposta di legge, identificata come atto Camera 893, che punta a superare l’attuale sistema binario tra prescrizione e improcedibilità per tornare a un meccanismo più simile a quello introdotto nel 2005 dalla cosiddetta legge ex Cirielli, basato sulla sospensione del corso della prescrizione in ogni stato e grado del processo successivo alla sentenza di primo grado, anziché sulla sua sostituzione con un termine di improcedibilità. Il percorso della proposta si è più volte arenato, anche per le resistenze emerse tra gli stessi uffici giudiziari, preoccupati dal rischio di dover ricalcolare da capo i termini di estinzione per l’intero contenzioso pendente in appello, e per la necessità di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi processuali concordati con l’Unione europea nell’ambito del PNRR.

Da tema tecnico a confronto politico

Accanto a questo filone di riforma, più tecnico e circoscritto alla disciplina processuale, si è sviluppato negli ultimi anni un più ampio confronto politico e istituzionale sull’assetto complessivo della giustizia penale italiana, culminato con la riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario voluta dal Governo e sottoposta a referendum confermativo nel marzo 2026 (con un clamosoro voto in favore del  ‘no’, quindi contro il governo): un intervento che riguarda soprattutto la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, ma che si inserisce nello stesso più generale dibattito sull’efficienza e sulle garanzie del processo penale in cui da anni si colloca anche la questione della prescrizione.

Conclusioni

La prescrizione resta uno dei nodi più delicati e ricorrenti del dibattito giuridico e politico italiano, perché tocca direttamente il rapporto tra due valori costituzionali fondamentali: la pretesa punitiva dello Stato e il diritto dell’imputato a un giudizio che non si protragga all’infinito. Le riforme che si sono succedute dal 2017 a oggi, spesso ribaltandosi l’una con l’altra a seconda della maggioranza di governo in carica, testimoniano quanto sia difficile trovare un punto di equilibrio stabile e condiviso. Con una nuova proposta di modifica ancora all’esame del Parlamento, il tema è destinato a restare al centro del confronto pubblico ancora per diverso tempo.


Fonti normative e istituzionali:

articoli 157-161 del Codice penale; legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando); legge 9 gennaio 2019, n. 3 (riforma Bonafede); legge 27 settembre 2021, n. 134 e decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia); disegno di legge Camera n. 893 (proposta di riforma della prescrizione, XIX legislatura); dati statistici della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia (datiestatistiche.giustizia.it).

Giacomo Padellaro

Giacomo Padellaro è un editore digitale ed esperto di web marketing. È Co-fondatore e CEO della Linking Agency, azienda nata nel 2021 specializzata in Digital Pr, SEO e Web Reputation.

Ha fondato e sviluppato numerose testate editoriali digitali di successo, tra cui Gioco Pulito, Influent People e Best of Puglia.

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