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Cremazioni e funerali: legge italiana in materia

Il Vaticano ha dettato le nuove regole in materia di cremazione dopo che, per anni, si è assistito ad un vuoto sulla materia. Si parla ovviamente qui di norme per i cattolici. Quindi chi è praticante o quantomeno voglia ricevere esequie, dopo la morte, con rito cattolico con funerale in chiesa.
Da adesso in poi infatti un cattolico che lasciasse la volontà di essere cremato dopo la morte e di far disperdere le proprie ceneri al vento, in base alle nuove disposizioni non potrebbe usufruire delle esequie con rito cattolico.
Perché il Vaticano ha voluto precisare proprio questo: si alla cremazione ma no alle ceneri conservate in casa né disperse in alcun modo.

Cremazione: la nuova disciplina per i cattolici

A rendere note queste novità per il mondo cattolico è stata la Congregazione per la dottrina della fede, ovvero l’organismo appartenente alla Curia romana che ha il compito di vigilare sulla purezza della dottrina della Chiesa cattolica.
Ebbene le ‘linee guida’ se così si possono chiamare che la Congregazione ha dettato vanno a inquadrare il rito della cremazione: non è quindi permessa la dispersione delle ceneri di un defunto in alcun modo. Quindi in aria, in terra, in acqua o in altra via.

Quelli che trasformano il defunto in un gioiello:

Con quest’ultima indicazione si fa riferimento al fenomeno, ampiamente diffuso soprattutto all’estero, di far cremare i propri cari per poi fare inserire le ceneri all’interno di oggetti commemorativi, soprattutto gioielli.
In molti scelgono di trasformare il caro estinto in un gioiello per la gioia di aziende che tramutano le ceneri di un defunto in carbonio da cui poi si può creare un diamante o altro gioiello.
Un modo, per alcuni macabro, di portare sempre con sé il caro estinto. E che ora la Chiesa ha voluto indicare come comportamento non tollerabile per un cattolico.

Si alla cremazione, no alla dispersione delle ceneri:

In sé la cremazione del cadavere non è vietata dalla Chiesa in quanto non va a “toccare l’anima quindi non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo“.
Per i fedeli resta quindi valida l’opportunità di decidere per la cremazione: ma sarà il dopo a fare la differenza. Quindi cosa si deciderà di fare delle ceneri.
Queste dovranno essere infatti conservate in luoghi sacri, come cimitero, o in aree apposite sempre sacre come ad esempio una chiesa. Non saranno ammesse deroghe di alcun tipo e nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto cremazione e successiva dispersione in natura delle proprie ceneri, le esequie cattoliche devono essere negate.

La tradizione cristiana della sepoltura:

Quindi si alla cremazione ma con riserva su quello che si dovrà fare successivamente con le ceneri. E in più con l’indicazione di una preferenza: il Vaticano raccomanda che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro seguendo quella che è una tradizione cristiana antichissima.
Che poi è strettamente connessa al cristianesimo in quanto va a ricordare morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo.

Documenti ufficiali e leggi sulla cremazione:

È del 1963 il primo documento della Chiesa nel quale si va a sancire una non opposizione alla cremazione; ma una serie di indicazioni che lasciano prediligere, per una persona cattolica, altre scelte.
Il documento del 1963 è l’istruzione “Piam et constantem” tramite il quale l’allora Santo Uffizio, antenato della Congregazione per la dottrina della fede, stabiliva che la cremazione non fosse di per sé “contraria alla religione cristiana”.
Dato che nel frattempo il rito della cremazione si è andato a diffondere in molti paesi, la Congregazione ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuova istruzione per ribadire le ragioni dottrinali legate ad una preferenza per la sepoltura dei corpi.
Le norme canoniche e il documento ufficiale della Cei sono arrivate di recente, l’ultima volta nel 2012, e hanno fatto chiarezza sul tema cremazioni.

Cremazioni in Italia e all’estero:

Intanto a parlare sono i numeri attuali in materia di cremazioni: in Italia solo il 20% scarso dei defunti sono cremati. Per la maggior parte dei defunti (oltre il 47%) si opta ancora per la tumulazione (in loculo o in tomba) che favorisce la conservazione più lunga del cadavere.
Mentre l’inumazione in terra, rito finalizzato a rendere più rapida la trasformazione del cadavere in sali minerali e per facilitare il quale il cadavere è collocato in una bara di legno leggero e più facilmente decomponibile, riguarda ad oggi il 33% dei defunti.
Per quanto riguarda l’incidenza delle cremazioni sul totale delle sepolture, la laica Svizzere detiene il record con l’87%; seguono Danimarca e Svezia, sempre sopra l’80%; quindi Slovenia, Inghilterra, Portogallo, Germania, Finlandia, Belgio e Francia. Sul livello dell’Italia, che come detto si attesta sul 19,7%, c’è la Spagna al 20%.

Storia e legislazione della cremazione in Italia:

Con il termine cremazione si intende un trattamento del cadavere attraverso la sua combustione e conseguente riduzione in ceneri. Un rito praticato già da antiche civiltà quali etruschi, greci e romani.
Il mondo cristiano preferì optare per l’inumazione o la tumulazione nelle catacombe e, nel IX secolo, si arrivò addirittura a vietare la cremazione considerata una forma pagana di trattamento del defunto.
Per quanto riguarda la legislazione, la cremazione è stata regolamentata dal decreto legge n. 359 del 31 agosto 1987 convertito poi in legge n.440 il 29 ottobre 1987.
Inizialmente il servizio era gratuito, a carico quindi del comune di appartenenza, fino alla legge n. 26 del 28 febbraio 2001 che lo ha reso a pagamento.
E la norma di riferimento è proprio la legge n.130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Con quella norma si andava anche a modificare un articolo del codice penale, aggiungendo che “Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto”.

Legge sui funerali in Italia:

Per quanto riguarda il rito funebre in Italia è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990. A prevalere in questa norma è più che altro la questione sanitaria: quindi norme legate alla sicurezza epidemiologica.
Per quanto riguarda la questione normativa si parla perlopiù di diritto ad una rispettosa sepoltura che poi, nei fatti, non è nemmeno sempre rispettato. Dal punto di vista della legge, è la volontà del defunto a prevalere in merito alla modalità di esecuzione del funerale. Volontà che devono essere espresse e messe nero su bianco finchè ancora in vita.

Le volontà sul dopo morte in un testamento olografo:

La soluzione migliore è sempre quella di un testamento olografo, ovvero scritto di proprio pugno con data, firma, chiuso e consegnato a un notaio.
Questo perché le volontà potrebbero anche essere lasciate a voce al parente più prossimo (il coniuge, ad esempio) il quale poi, dopo la morte del congiunto, dovrebbe affermare che in vita le sue intenzioni erano quelle di avere un determinato tipo di funerale.
Il testamento olografo serve proprio a mettere al riparo da eventuali mancanze nel caso in cui l’erede o il congiunto non rispetti la volontà del defunto riguardo alle esequie.

Pubblicato in Focus

Scritto da

Giornalista di inchiesta, blogger e rivoluzionario

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