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Trattamento di fine rapporto: come cambia il TFR

Il trattamento di fine rapporto, meglio noto con l’acronimo di TFR, da tempo è tornato sulle prime pagine dei giornali; si perchè, tra i molti tentativi di attuare provvedimenti contro la crisi per dare maggiore potere d’acquisto ai cittadini, vi è anche una proposta che riguarda proprio il TFR.
Mettere il trattamento di fine rapporto in busta paga, questa in sintesi l’ipotesi che si sta vagliando: il TFR, come è facile intuire dal nome, è un istituto previdenziale in favore del lavoratore, una somma che verrà liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La cosiddetta liquidazione, che è dovuta in ogni caso al lavoratore nei casi di fine del rapporto lavorativo.
Un diritto che si acquisisce man mano che il rapporto va avanti nel tempo e il godimento del quale arriva alla fine del rapporto stesso. Almeno fino a oggi. Perché l’ipotesi che si sta studiando andrebbe a prevedere di anticipare il trattamento di fine rapporto, che ribadiamo ancora una volta è un diritto che spetta al lavoratore, spostandolo in busta paga.

Cos’è il trattamento di fine rapporto (TFR)

In sostanza prendere subito i soldi che si dovrebbero incamerare più avanti nel tempo, alla fine del rapporto lavorativo, andando a parafrasare l’adagio che si domanda se sia meglio un uovo oggi o una gallina domani. Per i lavoratori la scelta tra l’uovo e la gallina dovrebbe tuttavia essere su base volontaria: avranno facoltà di decidere in autonomia se aderire all’anticipo in busta paga del trattamento di fine rapporto o se, viceversa, lasciare le cose così come sono ora.
Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’ art. 2120 del Codice Civile ed è la cifra che spetta a tutti i lavoratori subordinati (per lavoratori autonomi così come per collaborazioni coordinate continuative non è previsto il TFR) dopo aver cessato il proprio rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Come si calcola il TFR

È una parte di retribuzione che viene accantonata e si quantifica con un particolare meccanismo di calcolo da moltiplicare per ogni anno lavorativo: già ad oggi, un lavoratore può richiedere l’anticipo fino al 70% del TFR maturato dopo 8 anni di lavoro presso lo stesso datore a patto che la richiesta sia dovuta ad esigenze quali spese sanitarie, acquisto prima casa o spese per formazione e congedi di maternità.
Il trattamento di fine rapporto deve essere liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro, il TFR viene erogato dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto appositamente istituito presso l’INPS con la legge n.297 del 29 maggio 1982.

Il TFR in busta paga

La proposto attuale prevede che i lavoratori, su base volontaria, possano optare per usufruire del TRF direttamente in busta paga, senza quindi dover attendere la fine del rapporto lavorativo. Il provvedimento dovrebbe essere operativo nell’anno nuovo con tutti i pro e i contro del caso.
Qualcuno ha fatto (forse giustamente) notare che ad una maggiorazione dello stipendio a fine mese farebbe seguito un maggior imponibile; in sostanza se più soldi a fine mese, e su uno stipendio normale sarebbero all’incirca un centinaio di euro, fanno sicuramente comodo, questi andrebbero d’altra parte a comportare un aumento del reddito imponibile ISEE. Con conseguenze anche indirette, come ad esempio meno detrazioni e agevolazioni previste oggi per chi non arriva a una determinata soglia.
D’altra parte siamo nel pieno di una crisi economica e la coperta è corta; se tiri da una parte resti scoperto dall’altra. Si tratta solo di capire quale lato gli italiano sceglieranno di coprire: meglio l’uovo oggi, quindi i soldi subito in busta paga, o aspettare la gallina di domani, ovvero il trattamento di fine rapporto quando la collaborazione lavorativa cesserà?

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Scrittore, giornalista, ricercatore di verità - "Certe verità sono più pronti a dirle i matti che i savi..."

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