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Scioperi

Scioperi: cosa dice la legge in Italia, contromisure e garanzie

28/12/2025

Lo sciopero rappresenta uno degli strumenti fondamentali di tutela dei lavoratori e un pilastro storico del diritto del lavoro in Italia.

Non è solo un’astensione collettiva dal lavoro, ma un vero e proprio diritto soggettivo a carattere collettivo tutelato direttamente dalla Costituzione. Tuttavia, l’esercizio di questo diritto non è illimitato: esso deve bilanciarsi con la necessità di tutelare altri diritti fondamentali della persona, in particolare quando lo sciopero coinvolge settori che erogano servizi pubblici essenziali.

La normativa italiana in materia è un complesso equilibrio tra la libertà sindacale e la continuità dei servizi vitali per la collettività.

La tutela costituzionale del diritto di sciopero

Il fondamento giuridico dello sciopero risiede nell’articolo 40 della Costituzione Italiana, il quale stabilisce: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano“. La formula è fondamentale poiché, pur riconoscendo lo sciopero come diritto, ne rimanda la disciplina a leggi ordinarie, demandate a stabilire le modalità e i limiti del suo esercizio.

La Corte Costituzionale ha progressivamente interpretato l’articolo 40, affermando che lo sciopero è esercitabile non solo per rivendicazioni economiche e contrattuali, ma anche per motivazioni politiche o per ragioni di solidarietà, purché non sia finalizzato a sovvertire l’ordinamento costituzionale. In linea generale, lo sciopero è legittimo se non viola specifiche disposizioni legali.

Nonostante la Costituzione non stabilisca limiti diretti, la giurisprudenza ha circoscritto le forme illegittime di astensione dal lavoro. Ad esempio, lo sciopero attuato con modalità anomale che rechino un danno ingiustificato all’azienda, come lo sciopero a singhiozzo, a scacchiera o a oltranza, pur non essendo formalmente vietato, può essere valutato come un abuso del diritto, sanzionabile disciplinarmente se eccede i limiti della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro.

La legge 146/1990: bilanciamento tra sciopero e servizi essenziali

Il vero corpo normativo che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero in Italia è la Legge 146 del 1990, successivamente modificata. La legge interviene specificamente per regolare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ovvero quei servizi la cui interruzione può arrecare un pregiudizio grave ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, come la vita, la salute, la libertà e la sicurezza, la circolazione, l’assistenza e l’informazione.

Rientrano in questa categoria settori come la sanità, i trasporti, l’energia, le telecomunicazioni, l’istruzione e l’igiene pubblica. La legge non vieta lo sciopero in questi settori, ma impone rigidi obblighi di garanzia per tutelare i diritti degli utenti. L’aspetto centrale è l’obbligo di garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, ovvero quel nucleo minimo di attività che devono essere comunque assicurate per non compromettere i diritti fondamentali. Tali prestazioni sono definite attraverso specifici accordi o contratti collettivi tra le amministrazioni o le imprese erogatrici e le rappresentanze sindacali più rappresentative.

Le principali misure di garanzia

Tra le principali misure di garanzia imposte dalla Legge 146/1990 vi sono innanzitutto il preavviso obbligatorio, che impone alle organizzazioni sindacali di comunicare l’astensione dal lavoro, la durata e le motivazioni con un preavviso minimo stabilito, di norma dieci giorni.

Inoltre, lo sciopero deve avere una durata predeterminata, per evitare forme indefinite di astensione. Le amministrazioni e le imprese hanno anche l’obbligo di comunicare agli utenti con un congruo anticipo sui servizi che saranno garantiti e sulle modifiche orarie.

Infine, prima di proclamare lo sciopero, è necessario esperire procedure obbligatorie di raffreddamento e conciliazione presso autorità competenti o la Commissione di Garanzia.

La Commissione di Garanzia e le contromisure

Un ruolo centrale nel sistema di regolamentazione dello sciopero nei servizi essenziali è svolto dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS).

La CGS è un’autorità amministrativa indipendente e super partes, istituita dalla Legge 146/1990, con il compito di vigilare sull’effettivo rispetto delle norme e delle procedure previste. La Commissione svolge una funzione interpretativa, valutando la compatibilità degli accordi o regolamenti di servizio con i principi della legge, e una funzione sanzionatoria.

Quando rileva violazioni delle regole sullo sciopero, come il mancato preavviso o la mancata assicurazione delle prestazioni indispensabili, può adottare diverse contromisure e sanzioni. Tra queste figurano le sanzioni pecuniarie, ossia multe a carico delle organizzazioni sindacali, dei dirigenti e dei lavoratori che abbiano violato le disposizioni.

In casi di particolare gravità, la CGS può disporre anche la sospensione del contributo sindacale. Inoltre, emana deliberazioni di valutazione che giudicano la legittimità o l’irregolarità delle azioni di sciopero.

La precettazione

Un’altra contromisura di eccezionale rilievo, utilizzata dal Governo, è la precettazione. Il potere, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Prefetto, consiste nell’imporre ai lavoratori l’astensione da un’azione di sciopero, o nel limitarne la durata e le modalità, al fine di salvaguardare i diritti della collettività.

La precettazione è l’ultima spiaggia, attuabile solo quando il rischio di un danno grave e imminente è concreto e le procedure di raffreddamento sono fallite. Il lavoratore che non rispetta l’ordinanza di precettazione incorre in sanzioni disciplinari e amministrative.

Le garanzie per il lavoratore scioperante

Nonostante i limiti imposti nei servizi essenziali, lo sciopero rimane un diritto pienamente tutelato nel settore privato e, al di fuori dei servizi essenziali, anche in quello pubblico.

La principale garanzia per il lavoratore che sciopera è l’immunità disciplinare: il lavoratore non può subire ritorsioni, licenziamenti o sanzioni per il solo fatto di aver aderito allo sciopero. L’unica conseguenza diretta, pienamente legittima, dello sciopero è la sospensione del rapporto di lavoro per la durata dell’astensione, con la conseguente perdita della retribuzione per le ore o i giorni non lavorati.

L’azienda non è tenuta a pagare il salario, ma non può nemmeno licenziare o discriminare i lavoratori per l’esercizio di questo diritto fondamentale, non rientrando ovviamente nella “giusta causa”.

Matteo Di Medio

Giornalista - Content Manager presso Linking Agency; Caporedattore e Autore presso Giocopulito.it e Influentpeople.it