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adozioni civili

Adozione civile: definizione e legge italiana

25/06/2025

L’adozione rappresenta, nel suo significato più intrinseco, un atto di straordinaria dimostrazione umana ma anche giuridica, capace di ridefinire legami familiari e di offrire una nuova opportunità di vita a minori in stato di abbandono o, in altre forme, di fornire una completa integrazione familiare per adulti.

In Italia, la materia è disciplinata da un quadro normativo complesso e in continua evoluzione, che riflette sia i principi costituzionali di tutela della famiglia e dell’infanzia, sia le dinamiche sociali e i cambiamenti culturali.

Diverse forme di adozione e nascita dell’adozione civile

Nel linguaggio comune, il termine adozione richiama immediatamente all’immagine di un bambino che viene adottato da una famiglia, ma è essenziale distinguere tra le diverse tipologie previste dal nostro ordinamento. Storicamente, il Codice Civile del 1942 prevedeva un’unica forma di adozione, definita appunto adozione civile, la quale era concepita principalmente per offrire un erede a chi non poteva averne, o per consolidare legami già esistenti, ma non era primariamente finalizzata alla tutela dei minori abbandonati. Tale tipologia di adozione non recideva i legami con la famiglia d’origine e non attribuiva lo status di figlio legittimo, ma di figlio adottivo.

Adozioni legittimate per minori in stato di abbandono

La svolta fondamentale nel diritto italiano si ebbe con la Legge 5 giugno 1967, n. 431, nota come “Legge sull’adozione speciale“, una normativa che rivoluzionò il concetto, introducendo l’istituto dell’adozione “legittimante”, specificamente dedicata ai minori in stato di abbandono. L’adozione legittimante creava un vincolo di filiazione assimilabile a quello biologico, tagliando ogni legame con la famiglia d’origine del minore e garantendo l’inserimento pieno e definitivo del bambino nella nuova famiglia, attribuendogli lo status di figlio legittimo.

Successivamente, la Legge 4 maggio 1983, n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia“, ha rappresentato il principio attuale della normativa sull’adozione. La legge in questione ha riorganizzato l’intera materia, unificando e perfezionando i principi dell’adozione legittimante e dell’affidamento familiare. È questa la legge che oggi conosciamo come riferimento primario per l’adozione in Italia. Essa, pur mantenendo al centro l’adozione dei minori in stato di abbandono (comunemente intesa come “adozione piena” o “legittimante”), ha conservato e riordinato anche le forme di adozione “non legittimante” o “in casi particolari”, che sono quelle a cui ci si riferisce oggi, più propriamente, con il termine “adozione civile” o “adozione di maggiorenni” e “adozioni particolari“.

L’adozione piena del minore

Quando si parla di adozione in Italia, la prima e più importante forma è l’adozione piena del minore, regolata dalla Legge 184/1983, con una procedura che è riservata ai minori dichiarati in stato di adottabilità, ovvero quei bambini che si trovano in una situazione di abbandono morale e materiale, privi dell’assistenza da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L’obiettivo primario è garantire al minore una famiglia stabile e definitiva, individuata attraverso un processo rigoroso che prevede diverse fasi: la dichiarazione dello stato di abbandono da parte del Tribunale dei minori, la segnalazione del minore ai servizi sociali, la ricerca e l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, l’affidamento pre-adottivo e, infine, il decreto di adozione. Il minore adottato acquisisce lo status di figlio legittimo degli adottanti, e ogni legame con la famiglia d’origine viene cancellato, salvo specifiche e limitate eccezioni.

I casi particolari

Accanto a questa forma principale, la stessa Legge 184/1983, disciplina le cosiddette “adozioni in casi particolari“. È a queste situazioni che il termine adozione civile si riferisce più frequentemente nel contesto contemporaneo, distinguendosi dall’adozione piena legittimante del minore. Queste tipologie, infatti, non presuppongono lo stato di abbandono del minore e non comportano l’eliminazione dei legami con la famiglia d’origine del minore stesso e sono considerate, in un certo senso, un’evoluzione o una specializzazione della tradizionale adozione civile prevista dal Codice del 1942.

Adozione del figlio del coniuge

Le fattispecie contemplate dall’articolo 44 sono tassative e riguardano situazioni specifiche in cui l’adozione serve a consolidare un rapporto già esistente o a garantire la tutela del minore in circostanze particolari. Tra queste, la più comune è l’adozione del figlio del coniuge: un genitore può adottare il figlio del proprio partner, sia esso nato da precedente matrimonio o unione, con l’obiettivo di creare una piena e formale genitorialità all’interno della nuova famiglia, riconoscendo e tutelando un rapporto affettivo già consolidato.

Adozione minore orfano

Un altro caso rilevante è l’adozione di un minore orfano di entrambi i genitori da parte di un parente entro il quarto grado, quando questi abbia già mantenuto e curato il minore. Viene compresa anche l’adozione da parte di persone unite al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla richiesta di adozione, quando il minore sia orfano di entrambi i genitori. Infine, l’adozione in casi particolari può avvenire quando vi sia la comprovata impossibilità di affidamento pre-adottivo.

Le distinzioni fondamentali

La differenza fondamentale tra l’adozione piena (legittimante) e l’adozione in casi particolari (civile) risiede negli effetti giuridici. Mentre l’adozione piena crea un rapporto di filiazione identico a quello biologico e impone il cognome degli adottanti, l’adozione in casi particolari mantiene i legami con la famiglia d’origine del minore e, generalmente, non comporta la perdita del cognome originario, sebbene possa essere aggiunto quello degli adottanti.

Il minore adottato in questi casi mantiene i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine, pur acquisendone anche nei confronti degli adottanti.

Adozione di persone maggiorenni

Inoltre, è importante menzionare l’adozione di persone maggiorenni, anch’essa una forma di adozione civile, una forma che non ha scopi protettivi verso il maggiorenne, ma risponde all’esigenza dell’adottante di trasmettere il proprio cognome o di creare un legame giuridico con una persona con cui si è già instaurato un rapporto significativo. Per questa adozione è richiesto il consenso dell’adottando, dei suoi genitori (se viventi), del coniuge e dei figli dell’adottante. Anche in questo caso, non si cancella il legame con la famiglia d’origine dell’adottato, ma si aggiunge un ulteriore rapporto di filiazione.

I requisiti e la procedura per l’adozione

I requisiti per l’adozione variano a seconda della tipologia. Per l’adozione piena del minore, sono richiesti ai coniugi (perché l’adozione congiunta è la norma) specifici requisiti di idoneità economica, affettiva e psicologica, valutati dai servizi sociali e dal Tribunale per i minorenni. Devono essere trascorsi almeno sette anni di matrimonio o di convivenza stabile e continuativa. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, salvo eccezioni. Per l’adozione in casi particolari, i requisiti sono meno stringenti e variano a seconda della specifica fattispecie; ad esempio, l’adozione del figlio del coniuge può essere richiesta anche da un singolo genitore.

La procedura per l’adozione in casi particolari è sempre di competenza del Tribunale dei minori (o del Tribunale ordinario per l’adozione del maggiorenne) e prevede la presentazione di un ricorso, una fase istruttoria in cui vengono acquisiti i consensi e svolte le indagini necessarie, e infine la pronuncia del decreto di adozione.

La decisione del giudice è sempre orientata a valutare il superiore interesse del minore, anche nelle forme di adozione non legittimante, assicurando che l’atto porti benefici effettivi al suo sviluppo e benessere.

Matteo Di Medio

Giornalista - Content Manager presso Linking Agency; Caporedattore e Autore presso Giocopulito.it e Influentpeople.it