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Cosa sono le Commissioni parlamentari e cosa fanno

Le Commissioni parlamentari rappresentano organi collegiali interni al Parlamento della Repubblica Italiana, previsti in particolare dall’articolo 72 della Costituzione. Esse costituiscono il vero cuore pulsante dell’attività legislativa nel sistema basato sul parlamentarismo, sebbene il loro operato avvenga spesso lontano dai riflettori dell’Assemblea plenaria.

Il loro ruolo è fondamentale, poiché è a questi organi che vengono assegnati i disegni di legge e gli schemi di atti normativi del Governo per un esame preliminare approfondito, prima che essi giungano alla discussione e votazione in Aula. La loro importanza non è limitata all’iter legislativo, in quanto le Commissioni svolgono anche funzioni centrali di indirizzo, vigilanza e controllo sull’operato del Governo e della Pubblica Amministrazione.

Per garantire un funzionamento democratico, la composizione di ciascuna Commissione, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, deve rispecchiare proporzionalmente la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari presenti in Parlamento, una rispondenza essenziale per assicurare che il dibattito e le decisioni prese in Commissione riflettano gli equilibri politici emersi dalle elezioni.

Tipologie di Commissioni e funzioni

Il Parlamento italiano prevede diverse tipologie di Commissioni, ciascuna con funzioni e una durata ben definite, che contribuiscono alla complessità e all’efficacia del lavoro parlamentare.

Commissioni Permanenti

Le Commissioni permanenti sono le più importanti e sono suddivise per materia, con specifiche competenze settoriali che coprono l’intero spettro dell’attività statale, come ad esempio giustizia, bilancio, affari esteri e difesa, finanze e tesoro, o affari sociali. Sono permanenti perché intervengono sistematicamente nel procedimento di formazione della legge, esaminando tutti i progetti che ricadono nella loro area di competenza.

Commissioni bicamerali

Accanto a queste, esistono le Commissioni bicamerali, composte da membri di entrambe le Camere (Deputati e Senatori), create per trattare materie che richiedono un coordinamento tra Camera e Senato o per svolgere funzioni di controllo e indirizzo su specifici settori o enti.

Esempi noti sono la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi e le Commissioni bicamerali che si occupano di questioni regionali o della sicurezza della Repubblica.

Commissioni d’inchiesta e speciali

Infine, troviamo le Commissioni d’inchiesta e le Commissioni speciali. Le prime sono istituite per far luce su specifici problemi di interesse pubblico e su fatti di particolare rilevanza per il Paese e hanno poteri di indagine e di controllo equivalenti a quelli dell’Autorità giudiziaria, anche se non hanno il potere di emettere sentenze.

Le seconde, invece, vengono costituite per affrontare temi particolari o di natura eccezionale e, per definizione, hanno una durata limitata nel tempo, come ad esempio la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani o la recente sulla gestione della pandemia da Covid19.

Il ruolo nell’iter legislativo e le sedi

Le Commissioni permanenti svolgono, come detto, un ruolo fondamentale nel processo legislativo, operando in diverse modalità, o “sedi“, che ne definiscono poteri e procedure in relazione all’esame dei disegni di legge. I Regolamenti parlamentari individuano essenzialmente quattro diverse sedi di attività legislativa.

La sede referente è la procedura ordinaria e più frequente. In questo caso, la Commissione analizza il disegno di legge articolo per articolo, lo discute, lo modifica attraverso l’approvazione di emendamenti, e poi lo invia all’Assemblea (Aula) per la discussione e la votazione finale. Il dibattito in Aula si basa sul testo e sulla relazione elaborata dalla Commissione.

La sede deliberante (o legislativa) è un procedimento speciale in cui la Commissione non solo esamina il testo, ma ha anche il potere di approvarlo in via definitiva, evitando il passaggio in Aula. Questo è possibile solo per materie considerate meno complesse o politicamente meno sensibili e non è consentito per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di ratifica di trattati internazionali o di approvazione di bilanci e consuntivi, come stabilito dall’articolo 72 della Costituzione.

Nella sede redigente, la Commissione esamina e vota il testo del disegno di legge articolo per articolo, con o senza modifiche, ma il voto finale sull’intero testo spetta all’Assemblea. In questo caso, l’Aula non può più discutere gli articoli, ma si limita a discutere e votare le sole proposte di emendamento e il testo nel suo complesso.

Infine, in sede consultiva, la Commissione è chiamata a esprimere un parere obbligatorio (o talvolta facoltativo) su un disegno di legge assegnato a un’altra Commissione referente. Ad esempio, la Commissione Bilancio deve sempre esprimere un parere sull’impatto finanziario di quasi tutti i disegni di legge.

Le attività non legislative

Oltre al ruolo primario nell’iter legislativo, le Commissioni parlamentari esercitano, come detto, funzioni essenziali di indirizzo, vigilanza e controllo sull’operato del Governo, sull’amministrazione pubblica e sugli enti sottoposti al controllo statale.

In questo senso, gli organi svolgono un’intensa attività di indagini conoscitive (o inchieste conoscitive) e di audizioni, convocando Ministri, rappresentanti del Governo, esperti, portatori di interessi e funzionari pubblici per approfondire specifiche tematiche di rilevanza politica, economica o sociale, come lo stato di attuazione di una legge, l’impatto di una politica governativa o l’analisi di fenomeni complessi, svolgendo quindi una funzione essenziale di controllo del Parlamento, consentendo ai parlamentari di acquisire informazioni dettagliate e di esercitare pressioni politiche sull’esecutivo.

Inoltre, le Commissioni esaminano le proposte di nomina avanzate dal Governo per le autorità indipendenti o per i vertici di enti pubblici, esprimendo pareri che, sebbene non sempre vincolanti, hanno un peso politico significativo. Ricevono e discutono anche comunicazioni del Governo, comprese quelle relative a schemi di atti normativi che il Governo intende emanare, su cui possono esprimere pareri o formulare rilievi. Attraverso mozioni, risoluzioni e l’esame di interrogazioni, le Commissioni contribuiscono a indirizzare l’azione del Governo in linea con gli orientamenti della maggioranza e a portare all’attenzione pubblica le questioni sollevate dalle opposizioni, garantendo trasparenza e responsabilità nell’azione politica e amministrativa.

Organizzazione interna delle Commissioni

L’efficacia delle Commissioni deriva dalla loro organizzazione interna, che consente un lavoro di dettaglio che sarebbe impossibile svolgere in Assemblea. All’interno delle Commissioni, infatti, si svolge la maggior parte del lavoro sugli emendamenti, dove la discussione entra realmente nel merito tecnico e politico delle questioni e dove si cercano le convergenze tra le diverse forze politiche.

Ogni Commissione è dotata di un proprio Ufficio di Presidenza (composto da un Presidente, Vicepresidenti e Segretari) che ne regola l’attività e stabilisce l’ordine dei lavori. L’attività è supportata da un apparato tecnico di funzionari specializzati che assistono i parlamentari nella redazione dei testi, nell’analisi degli impatti normativi e nella documentazione.

La combinazione di competenza tecnica e rappresentanza politica rende le Commissioni il luogo primario della mediazione e della produzione legislativa del Parlamento. Inoltre, la composizione proporzionale delle Commissioni garantisce che le minoranze politiche possano far sentire la loro voce e influenzare l’iter legislativo, rafforzando così il pluralismo e la democraticità del sistema.

Matteo Di Medio

Giornalista - Content Manager presso Linking Agency; Caporedattore e Autore presso Giocopulito.it e Influentpeople.it