L’introduzione del braccialetto elettronico nel sistema giudiziario italiano rappresenta uno dei tentativi più importanti di coniugare le esigenze di sicurezza pubblica con la necessità di decongestionare le strutture carcerarie, ormai cronicamente sovraffollate.
Come noto, si tratta di uno strumento di sorveglianza a distanza che, pur essendo entrato formalmente nell’ordinamento nazionale agli inizi degli anni duemila, ha conosciuto una reale diffusione operativa solo nell’ultimo decennio, grazie a riforme legislative mirate e a un progressivo aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche.
La sua funzione primaria è quella di garantire che una misura cautelare o una pena detentiva possa essere scontata al di fuori delle mura del carcere, mantenendo tuttavia un controllo costante e rigoroso sugli spostamenti del soggetto monitorato.
In questo articolo parliamo di:
Evoluzione normativa e quadro giuridico
Il fondamento normativo del braccialetto elettronico in Italia risiede principalmente nell’articolo 275-bis del Codice di Procedura Penale, introdotto inizialmente con il decreto legge numero 341 del 2000. Tuttavia, la vera spinta alla sua applicazione è arrivata con la legge numero 10 del 2014, che ha cercato di rendere questa misura non più una rara eccezione, bensì una modalità ordinaria di esecuzione degli arresti domiciliari.
Secondo la legge, il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, deve prescrivere l’utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, a meno che non ritenga tale cautela superflua in relazione alla natura del reato o alla pericolosità del soggetto.
Il consenso dell’indagato
Un aspetto giuridico fondamentale riguarda il consenso dell’indagato. Per poter applicare il braccialetto elettronico come modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, il soggetto deve fornire il proprio consenso esplicito.
Qualora il consenso venga negato, il giudice deve valutare se la misura cautelare possa comunque essere mantenuta senza lo strumento elettronico oppure se, data la gravità della situazione, sia necessario disporre la custodia cautelare in carcere.
Tale dinamica sottolinea come lo strumento sia inteso non solo come una restrizione, ma anche come un’opportunità concessa al reo per evitare il regime carcerario ordinario, a patto di accettare una sorveglianza tecnologica pervasiva.
Tecnologica e funzionamento del braccialetto
Dal punto di vista tecnico, il sistema di monitoraggio elettronico non si limita al solo “braccialetto“, ma si compone di una infrastruttura che integra hardware, software e reti di telecomunicazione.
Il dispositivo indossabile, solitamente applicato alla caviglia per ridurne la visibilità e prevenire manomissioni, è un trasmettitore in radiofrequenza robusto e impermeabile. L’apparato comunica costantemente con una “unità base” installata nell’abitazione del soggetto. L’unità base agisce come un ponte radio che verifica la presenza del segnale del braccialetto all’interno di un raggio d’azione predefinito, corrispondente ai confini del domicilio stabiliti dal giudice.
Il sistema utilizza tecnologie GPS e GSM per trasmettere i dati in tempo reale. Se il soggetto si allontana oltre il perimetro consentito, o se tenta di tagliare il cinturino o manomettere l’unità base, il dispositivo invia immediatamente una segnalazione di allarme alla centrale operativa delle forze dell’ordine. Questi allarmi sono gestiti 24 ore su 24 e attivano procedure di intervento rapido da parte della Polizia di Stato o dei Carabinieri. La precisione di questi strumenti è tale da poter distinguere tra un allontanamento volontario e una semplice perdita momentanea di segnale dovuta a interferenze ambientali, riducendo, sebbene non azzerando, il rischio di falsi positivi.
Applicazione nel contrasto alla violenza di genere e Codice Rosso
Una delle applicazioni più recenti e di maggiore impatto sociale del braccialetto elettronico riguarda la prevenzione della violenza domestica e dello stalking, nell’ambito della legislazione nota come “Codice Rosso“.
In questi scenari, lo scopo non è solo monitorare la presenza di un soggetto in casa, ma garantire il rispetto di un ordine di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla vittima. In questa configurazione, il sistema diventa “dinamico”: il presunto aggressore indossa il braccialetto GPS, mentre alla vittima viene fornito un dispositivo ricevente portatile o un software dedicato sul proprio smartphone.
Il sistema crea una sorta di “bolla” di protezione virtuale intorno alla vittima. Se i due dispositivi entrano in una zona di prossimità non consentita, definita dal magistrato in termini di metri di distanza, il sistema attiva un doppio allarme. La vittima viene avvisata del pericolo imminente, permettendole di mettersi in salvo, e simultaneamente le forze dell’ordine ricevono le coordinate geografiche esatte per intercettare il soggetto prima che possa avvenire il contatto fisico.
Tale applicazione ha trasformato il braccialetto da mero strumento deflattivo del carcere a vero e proprio dispositivo salvavita, sebbene la sua efficacia dipenda strettamente dalla copertura del segnale satellitare e dalla velocità di reazione dei soccorsi.
La gestione operativa e le criticità del sistema italiano
Nonostante la validità teorica dello strumento, la sua implementazione in Italia ha affrontato diverse sfide operative, principalmente legate alla disponibilità dei dispositivi e ai costi di gestione.
La fornitura dei braccialetti è affidata tramite bandi di gara a grandi operatori di telecomunicazioni, che devono garantire non solo la fornitura degli apparati fisici, ma anche la manutenzione e la connettività di rete. In passato, si sono verificati lunghi periodi di carenza di dispositivi che hanno costretto molti indagati a rimanere in carcere in attesa che un braccialetto si rendesse disponibile, creando una paradossale violazione del diritto alla libertà personale per motivi puramente logistici.
Inoltre, la gestione degli allarmi richiede un impegno costante di personale qualificato. Le centrali operative devono essere in grado di filtrare decine di migliaia di segnalazioni tecniche per identificare i reali tentativi di evasione o di violazione delle restrizioni. Esiste poi una questione legata alla privacy e all’impatto psicologico della sorveglianza continua. Sebbene il braccialetto sia una misura meno afflittiva del carcere, esso impone una stigmatizzazione sociale e un monitoraggio che solleva interrogativi etici sulla sorveglianza di massa e sulla digitalizzazione della giustizia penale.
Efficacia nel contenimento della recidiva e prospettive future
Gli studi sulla recidiva suggeriscono che l’utilizzo del braccialetto elettronico possa favorire un reinserimento sociale più efficace rispetto alla detenzione tradizionale. Rimanendo nel proprio contesto familiare e lavorativo, il soggetto mantiene legami affettivi e responsabilità sociali che fungono da deterrente naturale alla commissione di nuovi reati. Tuttavia, l’efficacia dello strumento è massima solo quando la sorveglianza tecnologica è accompagnata da percorsi di riabilitazione e sostegno psicologico, evitando che il braccialetto diventi una mera “cella invisibile”.
Il futuro della sorveglianza elettronica in Italia sembra orientato verso l’integrazione di tecnologie ancora più sofisticate, come l’intelligenza artificiale o l’uso di sensori biometrici più discreti. Resta fondamentale che l’evoluzione tecnologica sia sempre bilanciata da un rigoroso controllo giurisdizionale, garantendo che lo strumento rimanga un mezzo per umanizzare la pena e non si trasformi in una forma di controllo indiscriminato.