Il vecchio regime dei minimi
Tra i vantaggi di quel regime dei minimi nato nel 2008 per i titolari di partita iva vi erano:
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aliquota al 5%: una aliquota dell’imposta sostitutiva fissata al 5% in sostituzione di Irpef e Irap;
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esonero dall’applicazione degli studi di settore;
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esonero dalla gran parte degli adempimenti contabili eccezion fatta per la dichiarazione dei redditi;
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emissione di fattura senza addebito iva;
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emissione di fattura senza ritenuta d’acconto.
Naturalmente il titolare di partita iva con il regime dei minimi è tenuto a certificare sulle fatture emesse la titolarità di regime agevolato grazie al quale può accedere alle facilitazioni di cui sopra.
Nuovo regime forfettario
Dal 1 gennaio 2015 cambia tutto, o almeno molto, per i titolari di partita iva che vogliano accedere al regime dei minimi; la prima cosa importante da specificare è che le novità riguarderanno solo le nuove partite iva emesse.
Chi alla data del 31 dicembre 2014 si avvaleva già dei precedenti regimi dei minimi resterà con le vecchie regole fino alla naturale decorrenza. Ovvero, 5 anni di durate del regimo e compimento del 35esimo anno di età. Il nuovo regime forfettario prevede novità sostanziali su diversi aspetti:
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tassazione: per i titolari di partita iva assoggettata al vecchio regime dei minimi, la tassazione era soggetta ad una aliquota Irpef pari al 5%. Con il nuovo regime forfettario questa aliquota triplicherà arrivando al 15%;
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determinazione del reddito: novità anche per quanto riguarda la determinazione del reddito per essere inclusi nel regime agevolato. Saranno previste soglie di reddito differenti per il tipo di attività svolta: si andrà dai 15mila euro per i professionisti ai 40mila euro per i commercianti. Il reddito imponibile sarà forfetizzato, quindi le imposte saranno calcolate sui ricavi e senza tenere in considerazione i costi reali.
Il nuovo regime forfettario ha quindi al contempo aspetti negativi e positivi: tra questi ultimi, l’assenza di un limite di età per accedere. Limite che in precedenza era fissato a 35 anni. Abolito anche il limite temporale di permanenza nel regime forfettario, che nel precedente regime dei minimi era fissato a 5 anni.