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Imu ed enti non profit: il regolamento definitivo

È stato pubblicato nelle scorse ore il Decreto del Ministero dell’Economia n. 200 del 19 novembre 2012‚ vale a dire il Regolamento di attuazione dell’art. 91–bis‚ comma 3‚ del Decreto Legge n. 1/2012 (convertito nella L. n. 27/2012) che va a regolamentare la disciplina dell’ Imu (lImposta Municipale Unica) per gli enti non commerciali.
Tale decreto ministeriale recepisce il parere consultivo n. 4180 del 4 ottobre 2012 del Consiglio di Stato, parere che aveva bocciato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze riguardo all’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali (e quindi anche sulle proprietà della Chiesa).
Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore dall’8 dicembre 2012 e presenta importanti novità oltre che punti interrogativi: entrando nello specifico, all’interno del provvedimento vengono stabiliti i casi di esenzione dall’Imu ed al contempo si stabiliscono i termini di pagamento dell’imposta a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Imu e attività non commerciali:

L’argomento ‘caldo’ è senza dubbio quello relativo all’esenzione per le attività non commerciali svolte da enti non profit: al riguardo, affinchè le attività possano essere considerate come non commerciali occorrono alcune condizioni individuate dal legislatore. Le condizioni preliminari esprimono:

  • il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione‚ oltre a fondi‚ riserve o capitale durante la vita dell’ente‚ in favore di amministratori‚ soci‚ partecipanti‚ lavoratori o collaboratori;
  • l’obbligo di reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione solo per sviluppare attività funzionali allo scopo istituzionale di solidarietà sociale;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale‚ in caso di suo scioglimento per qualunque causa‚ ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività. Entro il 31 dicembre 2012‚ gli enti non commerciali che vogliano beneficiare dell’esenzione IMU devono‚ comunque‚ predisporre o adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Regolamento.

Caratteristiche degli enti non commerciali:

Qualora questi  requisiti siano rispettati, subentra un’altra condizione necessaria per classificare gli enti come non commerciali: vale a dire che le attività (assistenziali e sanitarie‚ didattiche‚ ricettive‚ culturali e ricreative‚ sportive) svolte dagli enti non profit devono essere gratuite o può essere chiesto versamento di corrispettivi di importo simbolico e‚ comunque‚ non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale‚ tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Vi sono poi ulteriori ragguagli che vanno a specificare meglio le diverse casistiche in base alla tipologia di attività esercitata: a questo riferimento si considerano attività effettuate in modo non commerciale:

  1. attività assistenziali e sanitarie: quelle che, in caso di accreditamento o convenzione con l’ente pubblico, sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza servizi gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale. Se non accreditate o convenzionate, invece, si considerano tali quelle svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali.
  2. attività ricettive, culturali, ricreative e sportive: sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.
  3. attività didattiche: si richiede che l’attività sia paritaria, non vi siano discriminazioni all’accesso, sia previsto l’accoglimento di alunni portatori di handicap, di rispetto della contrattazione collettiva e standard e che l’attività sia gratuita o con corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo;

Chiesa e sospensione pagamento Imu:

E veniamo ai punti più controversi, che sono quelli relativi all’eventuale esenzione da Imu per la Chiesa e per le scuole paritarie: per quanto riguarda il primo punto, l’esenzione per la Chiesa vale solo per le parti dell’edificio destinate ad attività svolte con modalità non commerciale (i requisiti per stabilire la commercialità sono quelli sopra elencati).
Quanto all’eventuale esenzione dell’Imu per le scuole paritarie, la questione sembra essere ancora aperta e si potrebbe decidere nei prossimi giorni. Le scuole paritarie sono infatti esplose alla notizia dell’introduzione della tassa poichè, sostengono, l’eventuale pagamento dell’ Imu segnerebbe la loro fine con la conseguenza che diversi bambini, soprattutto delle scuole dell’infanzia, si ritroverebbero senza posto.
Alle contestazioni ha replicato il ministro dell’ Istruzione Profumo il quale ha promesso che si farà promotore di questa protesta e che quindi si cercherà di esentare le scuole paritarie dal pagamento dell’Imu.
Altra novità dell’ultima ora dovuta ad un emendamento presentato da un senatore Idv è che (forse) dovranno pagare l’Imu anche le fondazioni di origine bancaria; si tratterebbe di un novità dato che fino ad oggi erano state escluse.La situazione come si comprende, è ancora confusionaria ed in divenire. Staremo a vedere come si concluderà.

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Scritto da

Giornalista indipendente, web writer, fondatore e direttore del giornale online La Vera Cronaca e del progetto Professione Scrittura

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