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Ddl Boschi: viaggio nella riforma del Senato

Lo scorso 13 ottobre 2015 è stato approvato il cosiddetto “Ddl Boschi“, che porterà al superamento del bicameralismo perfetto che caratterizzava il nostro governo da quando è nata la repubblica cioè ,da più di 70 anni.
Non si tratta solo della rivisitazione del Senato e della scomparsa della figura del “senatore a vita” ma anche di altri aspetti che vanno a toccare il Titolo V della Costituzione, la modalità di approvazione delle stesse leggi, l’abolizione delle province, le competenze dello Stato e delle Regioni, l’elezione del Presidente della Repubblica, i referendum, e infine la parità di numero tra uomini e donne nelle Camere.
Il primo passo verso un cambiamento molto importante dell’Italia repubblicana ha visto la luce, anche se la strada è ancora lunga in quanto, per far si che diventi legge dello Stato, dovrà ora andare alla Camera per concludere la cosiddetta “prima lettura”, salvo possibili modifiche che andranno comunque discusse.

Dl Boschi: cosa prevede

Da prassi il testo tornerà di nuovo al Senato, per essere analizzato una seconda volta dalla Camera ma anche dallo stesso Senato. Sarà questo l’ultimo passo per trasformare il Ddl in legge, e presumibilmente avverrà nel 2017. maria-elena-boschi
La seconda lettura però deve obbligatoriamente avere il consenso di almeno i 2/3 dei voti per tutte e due le Camere. In caso contrario sarà necessario indire un referendum a scopo di conferma che però non necessita del quorum, ma del 50% più 1 degli aventi diritto. Cosa prevede il Ddl Boschi?
Finirà l’era del bicameralismo perfetto in quanto i poteri del Senato saranno ridimensionati e circoscritti solo ad alcuni ambiti legislativi. Nel particolare la fiducia al governo sarà richiesta solo alla Camera dei Deputati che darà l’indirizzo politico, di controllo e legislativo alle azioni del Governo.
Sarà unicamente la Camera dei Deputati ad approvare le leggi, mentre il Senato manterrà i poteri solo nel casi previsti dalla Costituzione in quanto diverrà rappresentazione degli enti territoriali.

Ruolo e compiti del nuovo Senato:

Si comporrà di 100 membri, 95 dei quali saranno scelti nelle Regioni e 21 di questi ricopriranno già la carica di sindaco, mentre i rimanenti 5 saranno nominati direttamente dal Presidente della Repubblica.
Il ruolo legislativo del Senato sarà influente solo nei casi in cui si tratti dei rapporti con lo Stato, gli enti territoriali e dell’Unione Europea e se devono essere eseguite delle revisioni alla Costituzione e per quelle leggi che coinvolgono le minoranze linguistiche, i referendum, le leggi elettorali, le funzioni degli enti locali (Comuni, città metropolitane, forme associative locali), per le leggi dell’ordinamento.parlamento3
Solo se i 2/3 dei senatori lo richiederanno, potranno avanzare proposte per modificare una legge approvata già dai Deputati. Il Senato voterà necessariamente le leggi che riguarderanno le Regioni e, nel caso in cui non si pronuncerà entro 15 giorni, saranno comunque approvate.
Se la Camera non approverà le modifiche apportate al Senato le leggi saranno comunque approvate, ma se queste leggi riguardano gli enti locali potrà agire in tal modo solo con la maggioranza assoluta dell’assemblea.
Nell’evenienza di una dichiarazione di Stato di Guerra il Senato non sarà più interpellato e si potrà approvare solo con il consenso della maggioranza assoluta dei Deputati, che deciderà anche su amnistia e indulto e per quanto riguarda i trattati internazionali. Infine, per l’approvazione di una legge elettorale il Senato può avanzare una richiesta di costituzionalità.

Elezione dei senatori e del presidente del Senato:

L’elezione dei Senatori però non è stata ancora ben definita in quanto è fortemente dibattuta tra i partiti di maggioranza e minoranza. E’ noto però che i Senatori, che sono anche rappresentanti degli enti locali, non saranno pagati, quindi non avranno un “doppio stipendio”.
Non ci sarà più un limite di età per essere eletto senatore e non saranno più eletti i senatori per l’estero. Come cambia l’elezione del presidente della Repubblica? Sarà eletto senza la partecipazione come avveniva prima di 59 delegati regionali, quindi solo da Camera e Senato. Il 4° e il 6° scrutino richiederanno il 60% dei voti e non più il 50% e sempre dal 6° scrutinio sarà necessaria una maggioranza pari ai 3/5 dei votanti.
Sola la Camera dei Deputati potrà essere sciolta dal Capo dello Stato, per cui il presidente della Camera dei Deputati sarà la seconda carica più importante e farà le sue veci, ove fosse necessario.

L’approvazione delle leggi

L’art. 72 della nuova versione della Costituzione prevede anche l’approvazione di una legge con data certa, nel caso in cui sia necessario dare al Governo la possibilità di procedere per attuare il suo programma.
A seguito dell’approvazione della Camera dei Deputati il voto dovrà avvenire entro 70, massimo 85 giorni. Tale “formula” non si può intentare nel caso delle leggi di competenza del Senato, per quella elettorale, per l’indulto o l’amnistia, per accordi internazionali e per leggi che si riferiscono al bilancio.
Diversi ambiti legislativi, che prima erano competenza delle Regioni, torneranno invece allo Stato, tra cui la la sicurezza sul lavoro, il turismo e i beni referendumculturali, la protezione civile, ecc. Le Regioni gestiranno invece la salute, l’istruzione, le politiche sociali, la sicurezza alimentare, ecc.

Novità sui referendum:

Verranno abolite le province e anche il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), con la relativa eliminazione dell’art. 99 che lo contemplava nella Costituzione.
Per un referendum occorreranno 150 mila firme nel caso sia di iniziativa popolare (modificando l’art. 71), mentre i referendum abrogativi richiederanno il 50% dei votanti dell’ultima tornata elettorale, ma solo nel caso in cui le firme raccolte erano state 800 mila. Il referendum di indirizzo e quello abrogativo sono tra le la novità del Ddl Boschi.

Pubblicato in Politica

Scritto da

Giornalista di inchiesta, blogger e rivoluzionario

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