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Legge sui Compro Oro: al Senato il testo base

In data 13 maggio 2014 il Senato ha adottato il testo base per la legge sui Compro Oro ‘Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale’.
Il provvedimento è attualmente in corso di esame in commissione e come testo base è stato adottato il disegno di legge n.237 presentato dalla senatrice Donella Mattesini (Pd). Obiettivo, tentare di regolamentare finalmente un settore che da anni necessita di normative chiare e precise; come ad esempio in materia di antiriciclaggio.
In passato avevamo spesso parlato della situazione dei compro oro in Italia in riferimento agli aspetti critici e alla necessità di una legge che andasse a regolamentare l’intero settore; il vuoto normativo su alcuni aspetti del compro oro contribuisce a generare incertezza ed a favorire la comparsa di fenomeni di illegalità.
Per questo il testo del disegno di legge adottato in Senato come base sulla quale lavorare è un segnale importante; anche perché le attività di compro oro negli ultimi anni sono letteralmente proliferate e, ad oggi, sarebbero tra i 5.000 e gli 8.000 per un giro di affari di circa 14 miliardi derivanti dalla movimentazione di circa 300 tonnellate di oro e di materiali preziosi (dati 2011-12).
Si parla quindi di un settore estremamente redditizio ed in forte crescita che proprio per questo ha finito con il generare aspetti di illegalità come ricettazione e riciclaggio.

La legge attuale sui Compro Oro:

Attualmente i compro oro sono regolamentati dalla legge 17 gennaio 2000 n. 7, recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998». Questa normativa va a stabilire cosa deve intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.
In base a questa legge i compro oro sono soggetti giuridicamente autonomi e, se non è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sono autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, se privi dell’autorizzazione dovuta ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 7 del 2000.
Tuttavia per poter qualificare il commercio di rottami d’oro e relativi obblighi per chi svolge l’attività, sono state distinte due modalità operative:

  1. Acquisto di oggetti preziosi usati direttamente privati con rivendita agli stessi senza trasformazioni ulteriori;
  2. Acquisto di oggetti preziosi avariati destinati a fusione per andare poi a rivendere l’oro ottenuto sotto qualunque forma (lingotti o altro).

La differenza fondamentale tra le due modalità operative è che nel primo caso non è necessaria autorizzazione, nel secondo invece si richiede autorizzazione della Banca d’Italia. Per gli oggetti usati o presi in consegna dai privati, la legge stabilisce la trascrizione dell’operazione presso uno specifico registro: cosa che non è richiesta invece per passaggi successivi tra soggetti operanti nel settore.
Ecco perchè la tracciabilità dell’oro usato risulta complicata ed ecco perché si assiste talvolta a fenomeni di illegalità. Per queste ragioni si rende indispensabile una legge che vada a qualificare professionalmente l’attività dei compro oro. Andiamo a vedere nello specifico cosa prevede il testo presentato al Senato.

Cosa prevede il nuovo disegno di legge sui Compro Oro:

Il disegno di legge n.237 presentato dalla senatrice Donella Mattesini parla di ‘requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio’ e prevede 9 articoli. Tra le proposte contenute:

  • l’istituzione di un registro delle attività di compravendita di oro tenuto dalle camere di commercio;
  • disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico, come l’istituzione di un registro nel quale trascrivere tutti i passaggi di proprietà dell’oro, anche quelli tra operatori;
  • l’istituzione di un portale internet ad opera delle camere di commercio per la pubblicazione di una banca dati degli oggetti in oro;
  • maggiori misure a tutela del consumatore, quali ad esempio l’obbligo per gli operatori compro oro di tenere bene in vista le bilance affinchè il consumatore possa leggere in tempo reale il peso e valore effettivo del proprio oggetto;
  • l’istituzione presso  le camere di commercio di un borsino dell’oro usato aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio;
  • l’istituzione di un fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell’attività di compravendita di oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati con finalità lo sviluppo e la tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia;
  • l’istituzione di un Comitato consultivo nazionale per proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti.

Queste sono in sintesi le norme contenute nel testo base per la legge sui compro oro presentato al Senato e attualmente in corso di esame in commissione. Vedremo se, come auspicato da molti, si riuscirà a giungere ad una normativa chiara e dettagliata del settore.

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Giornalista scomodo - "L'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede..."

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