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Referendum: quesito n.2 su acqua e logiche di profitto

Il 12 e il 13 giugno gli italiani sono chiamati a esprimersi sul seguente quesito, il numero 2 (su 4) anche questo, come il primo quesito, in materia di acqua e servizi idrici: “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma: Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?
L’art. 154 del d. Lgs. 152/2006 è il seguente (tariffa del servizio idrico integrato):
“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e’ determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche’ di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio ‘chi inquina paga‘. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.”

Servizio idrico e profitti:

Una caratteristica di questo quesito, evidenziata dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla sua ammissibilità, è che esso è formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio: “… dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito(…)”; esso è quindi diretto ad abrogare la sola previsione della “remuneratività” della tariffa, pur preservando la piena operatività della normativa.
Se il discorso sulla copertura dei costi determina la natura “economica” del servizio, non si può dire lo stesso per la remunerazione del capitale investito. Il fine perseguito dai promotori del si al referendum è far sì che il servizio idrico non sia gestito con la logica del profitto, eliminando il parametro di determinazione della tariffa costituito dalla remunerazione dell’investimento, che presenterebbe elementi discordanti rispetto alle altre voci, dirette ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; in questo modo si cercherebbe almeno di evitare all’utenza un eccessivo incremento della tariffa.
Inoltre anche dopo l’intervento referendario la norma manterrebbe intatta la propria capacità operativa, essendo la tariffa determinata con parametri in grado di consentire la copertura dei costi.

Favorevoli e contrari:

Infatti, attraverso l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.
Il quesito solleva non poche controversie in quanto la logica del profitto potrebbe essere applicata tanto al gestore pubblico quanto a quello privato. E’ dei giorni scorsi la dichiarazione del Sindaco di Firenze Matteo Renzi (PD): “Dico ‘no’ al quesito sulla remunerazione dell’investimento: e’ una norma del governo Prodi nel 1996, ministro Di Pietro. Senza questa norma si bloccherebbero gli investimenti per acqua e depurazione.”
Al contrario, probabilmente voteranno“Si” i cittadini dell Agro Pontino le cui risorse idriche sono in mano ad Acqualatina SPA, società pubblica “per un soffio” al 51%, ma gestita da privati (il gigante francese Veolia) che negli ultimi anni hanno visto lievitare le proprie bollette dal 55% fino al 300% per alcune categorie di utenze.

Pubblicato in Focus

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