L’omicidio è universalmente riconosciuto come uno dei crimini più gravi, che costantemente affollano la cronaca nera italiana e non solo. Tuttavia, la sua complessità non risiede solo nell’atto finale, ma nelle circostanze, nell’intenzione e nelle modalità con cui viene commesso. I
Il diritto penale, sia a livello internazionale che nei singoli ordinamenti nazionali, ha sviluppato una complessa classificazione delle diverse tipologie di omicidio, distinguendole in base a elementi quali l’elemento soggettivo (dolo o colpa), le aggravanti, le attenuanti e le specifiche fattispecie previste dalla legge.
In questo articolo parliamo di:
Omicidio volontario (o doloso)
La distinzione più importante in qualsiasi sistema legale è tra omicidio doloso e omicidio colposo. L’omicidio doloso, o omicidio volontario come spesso viene chiamato nel linguaggio comune e in alcune formulazioni normative, si verifica quando l’autore del reato agisce con la volontà di uccidere (il “dolo” specifico). Questo significa che l’omicida ha rappresentato e voluto la morte della vittima come conseguenza della sua condotta.
Nel Codice Penale italiano, l’omicidio doloso è disciplinato dall’Articolo 575 c.p.: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno“.
Tuttavia, l’omicidio doloso può essere aggravato da una serie di circostanze che ne aumentano la gravità e, di conseguenza, la pena.
Le aggravanti
Le principali circostanze aggravanti sono la premeditazione, quando l’omicidio è commesso con un proposito deliberato e preordinato, che implica un intervallo di tempo tra la decisione di uccidere e l’atto effettivo, durante il quale il soggetto ha avuto modo di ponderare e organizzare il crimine, ed è considerata una delle aggravanti più gravi.
Con la definizione di “motivi abietti o futili” si intende che il crimine è commesso per motivi particolarmente riprovevoli (es. odio razziale, gelosia estrema, vendetta sproporzionata) o per motivi insignificanti e banali rispetto alla gravità del gesto (come per un parcheggio conteso).
Nel caso di omicidio volontario crudele o sevizie, l’evento è compiuto con efferatezza, infliggendo alla vittima sofferenze superflue e gratuite, oltre quelle necessarie per cagionare la morte.
L’omicidio commesso per commettere un altro crimine (omicidio a scopo di rapina) o per nasconderne uno già commesso (ad esempio uccidere un testimone) è un’altra aggravante, così come quello eseguito con mezzi insidiosi o venefici, come l’uso di veleni o altri mezzi che rendono difficile la difesa della vittima.
Se l’omicidio è commesso contro un ascendente o discendente, il coniuge, il fratello o la sorella (Art. 577 c.p.), si parla spesso di parricidio (verso il genitore), matricidio (verso la madre), figlicidio (verso il figlio), uxoricidio (verso il coniuge), fratricidio (verso il fratello/sorella).
Infine, un’aggravante emerge quando l’omicidio è commesso contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (verso, ad esempio, le forze dell’ordine).
Quando l’omicidio doloso è commesso con alcune di queste aggravanti, la pena può essere l’ergastolo.
Omicidio preterintenzionale
Una fattispecie intermedia tra l’omicidio doloso e quello colposo è l’omicidio preterintenzionale, disciplinato dall’Articolo 584 c.p.. Si verifica quando una persona compie atti diretti a percuotere o ledere una persona (ad esempio, con l’intenzione di causare lesioni personali), ma da tali atti ne deriva la morte non voluta della vittima.
L’elemento chiave qui è ovviamente la preterintenzione, ovvero la volontà di un evento (le percosse o le lesioni) da cui deriva un evento più grave (la morte) non voluto, ma che può essere imputato all’agente a titolo di dolo misto a colpa o di colpa cosciente. È fondamentale che la morte sia la conseguenza prevedibile (anche se non voluta) dell’azione iniziale violenta. La pena è la reclusione da dieci a diciotto anni.
Omicidio colposo
L’omicidio colposo (Articolo 589 c.p.) si verifica quando la morte di una persona è cagionata per negligenza, imprudenza, imperizia o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In questo caso, l’autore non ha alcuna intenzione di uccidere, né di ledere, ma la sua condotta negligente o imprudente causa la morte.
Esempi comuni di omicidio colposo
Un esempio di omicidio colposo è l’omicidio stradale, ovvero causare la morte di una persona a seguito di un incidente stradale dovuto a violazioni del Codice della Strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, distrazione). In Italia, l’omicidio stradale è stato introdotto come reato autonomo nel 2016, con pene più severe rispetto all’omicidio colposo generico, proprio a causa della sua elevata incidenza.
L’omicidio colposo in ambito lavorativo avviene quando la morte di un lavoratore dovuta all’inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, mentre l’omicidio colposo in ambito medico si configura quando la morte di un paziente è dovuta a errore medico per negligenza o imperizia.
La pena per l’omicidio colposo base è la reclusione da sei mesi a cinque anni, ma può aumentare in maniera rilevante in presenza di aggravanti specifiche (ad esempio, violazione di norme sulla circolazione stradale, morte di più persone, commissione del fatto con previsione dell’evento).
Le altre fattispecie di omicidio
Oltre a queste macro-categorie, il diritto penale italiano e le classificazioni criminologiche riconoscono altre tipologie di omicidio che meritano menzione:
1. Infanticidio
L’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è un’attenuante specifica dell’omicidio volontario, applicata alla madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. La pena è ridotta rispetto all’omicidio volontario, con una norma che riconosce la particolare fragilità e vulnerabilità psicologica della madre in tali circostanze.
2. Omicidio del consenziente
L’omicidio del consenziente si verifica quando una persona cagiona la morte di un’altra con il consenso di quest’ultima. Questo non equivale a una legittimazione all’eutanasia attiva, che in Italia è reato. La pena è la reclusione da sei a quindici anni, inferiore all’omicidio volontario, riconoscendo il minor disvalore del consenso della vittima, ma pur sempre un reato contro la vita.
3. Morte come conseguenza di altro
Un’altra fattispecie riguarda la morte o lesioni come conseguenza di altro, simile all’omicidio preterintenzionale, ma più generico. Si applica quando da un reato doloso (non necessariamente lesioni o percosse) deriva la morte di una persona come conseguenza non voluta dell’azione. L’imputazione è a titolo di dolo per il reato base e di colpa per l’evento morte.
4. Istigazione o aiuto al suicidio
Anche l’istigazione o l’aiuto al suicidio, pur non essendo un “omicidio” in senso stretto, è un reato che incide sulla vita. Punisce chiunque determini altri al togliersi la vita o rafforzi il suo proposito, oppure ne agevoli in qualsiasi modo l’esecuzione.
Le classificazioni criminologiche
Al di là delle distinzioni legali, la criminologia e la sociologia spesso classificano gli omicidi in base a fattori specifici.
Si parla di omicidio seriale, quando più omicidi sono commessi da un singolo individuo in tempi e luoghi diversi, spesso con un modus operandi simile e motivazioni psicologiche complesse.
L’omicidio di massa, come suggerisce il nome, prevede l’uccisione di un gran numero di persone in un singolo evento o in un arco di tempo molto breve, spesso in un unico luogo.
L’omicidio passionale prevede l’uccisione sotto l’influenza di forti emozioni come gelosia, amore non corrisposto, rabbia intensa, spesso in contesti di relazioni personali.
Omicidio per motivi di lucro è commesso per ottenere un beneficio economico (come l’omicidio a scopo di rapina, omicidio su commissione).
Infine, il femminicidio, un termine che indica l’omicidio di una donna in quanto donna, spesso in contesti di violenza di genere, discriminazione e rapporti di potere squilibrati. Fino a poca tempo fa questa tipologia di omicidio non era prevista dal Codice Penale, ma nel marzo del 2025 il Governo italiano con l’approvazione di un Ddl Femminicidio, lo ha introdotto con l’articolo 577-bis.