Il rito abbreviato, disciplinato dal Codice di Procedura Penale (art. 438 e seguenti), rappresenta uno dei procedimenti speciali alternativi al dibattimento ordinario. La sua natura giuridica si sostanzia in un meccanismo premiale che mira a incentivare la definizione rapida del processo penale, realizzando così una significativa economia processuale a beneficio della collettività.
Attraverso il rito abbreviato, un termine che sentiamo spesso negli episodi di cronaca nera, l’imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, rinuncia al dibattimento, la fase processuale centrale in cui si forma la prova sotto il contraddittorio delle parti, e accetta di essere giudicato “allo stato degli atti“, ovvero sulla base degli elementi di prova già raccolti dal Pubblico Ministero e dalla difesa durante la fase delle indagini preliminari. Questo rito rappresenta una scelta difensiva strategica, poiché l’imputato comprime il proprio diritto a un processo completo in cambio di una sensibile riduzione della pena in caso di condanna. Il procedimento si svolge solitamente nell’udienza preliminare, evitando così la trafila dibattimentale e concludendo il giudizio in primo grado in tempi notevolmente ridotti.
In questo articolo parliamo di:
I presupposti di ammissibilità e tipologie
La richiesta di giudizio abbreviato deve essere presentata dall’imputato, personalmente o tramite difensore munito di procura speciale, al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) o, nei procedimenti a citazione diretta, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Le condizioni di ammissibilità, in base al suddetto articolo 438 del Codice di Procedura Penale, distinguono tra due forme principali.
Il rito abbreviato “secco” o “puro”
È quello in cui l’imputato chiede che il processo sia definito immediatamente e unicamente in base al fascicolo delle indagini preliminari. L’accesso a questo rito, una volta superato l’iniziale regime che prevedeva il consenso del Pubblico Ministero, è subordinato alla sola iniziativa unilaterale dell’imputato. Il Giudice è tenuto ad ammetterlo, salvo che non ritenga che gli atti non consentano una decisione.
Il rito abbreviato condizionato
È la forma in cui l’imputato subordina la richiesta all’assunzione di prove integrative ritenute essenziali per la decisione, come l’escussione di un testimone o una perizia. In questo caso, il Giudice può ammettere il rito solo se ritiene che le prove richieste siano necessarie per la decisione e che la loro assunzione sia comunque compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato.
La Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022) ha introdotto un ampliamento dei criteri di ammissione del rito abbreviato condizionato, permettendo al Giudice di valutare la compatibilità con l’economia processuale in un’ottica meno restrittiva rispetto al passato. È fondamentale sottolineare l’unica, ma fondamentale, limitazione oggettiva all’ammissibilità, introdotta dalla Legge n. 33/2019: il rito abbreviato non è ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
La riduzione della pena
Il principale e più significativo vantaggio del rito abbreviato risiede nel meccanismo premiale della riduzione della pena in caso di condanna.
Qualora il Giudice emetta una sentenza di condanna, l’imputato ha diritto a una riduzione della pena inflitta che è calcolata rispetto a quella che sarebbe stata comminata in esito al rito ordinario. La pena è ridotta di un terzo se si procede per un delitto, e la pena è ridotta della metà se si procede per una contravvenzione. L’iniziale previsione che l’ergastolo venisse sostituito dalla pena della reclusione a trent’anni è venuta meno con l’introduzione della preclusione totale al rito per i reati puniti con l’ergastolo.
La Riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato il meccanismo premiale con una misura deflattiva aggiuntiva: l’ulteriore riduzione di un sesto della pena per l’imputato e il suo difensore che non propongono impugnazione (appello) contro la sentenza di condanna emessa in rito abbreviato. Tale incentivo mira a far acquisire alla sentenza l’irrevocabilità già in primo grado, realizzando un massiccio risparmio di risorse processuali anche nei gradi successivi di giudizio.
Il rito abbreviato comporta quindi un bilanciamento tra la rinuncia alle garanzie del dibattimento (come il controesame dei testimoni) e la certezza di una riduzione sostanziale della pena.
Le conseguenze processuali
La scelta del rito abbreviato produce anche una serie di effetti processuali di rilievo. Uno degli aspetti più importanti è l’utilizzabilità probatoria degli atti delle indagini preliminari. Se nel rito ordinario gli atti di indagine del Pubblico Ministero non hanno, di regola, valore di prova in dibattimento, nel rito abbreviato tali atti acquisiscono pieno valore probatorio per la decisione del Giudice.
Il rapporto con la parte civile
Per quanto riguarda la parte civile (cioè la persona offesa dal reato che si è costituita per ottenere il risarcimento del danno), il rito abbreviato introduce un meccanismo di tutela specifico. In linea generale, la parte civile non è estromessa automaticamente dal processo, ma le sue azioni civili sono influenzate dal rito.
Se la parte civile non accetta il rito abbreviato (ad esempio, revocando la costituzione di parte civile), l’azione civile per il risarcimento del danno non è sospesa e potrà essere esercitata immediatamente in sede civile, senza attendere la conclusione del processo penale, e la sentenza penale non avrà valore vincolante nel giudizio civile.
Se la parte civile accetta il rito, la sentenza penale avrà un’efficacia vincolante in sede civile. Inoltre, va considerato che il rito abbreviato, pur premiando la celere definizione, mantiene intatta la possibilità per l’imputato, in presenza di un quadro probatorio che lo giustifichi, di essere assolto con sentenza del Giudice. A differenza del patteggiamento (altro rito speciale che è un vero e proprio accordo sulla pena), il rito abbreviato non è un accordo preventivo sulla colpevolezza e sulla sanzione, ma una richiesta di giudizio celere “allo stato degli atti“. La sentenza emessa in rito abbreviato è appellabile, sebbene l’imputato possa rinunciarvi per ottenere l’ulteriore sconto di un sesto, come previsto dalla normativa più recente, citata in precedenza.
Il ruolo del rito abbreviato in Italia
Il rito abbreviato riveste un significato fondamentale nel sistema di giustizia penale italiano. Storicamente, il Legislatore lo ha ideato e rafforzato come un pilastro della giustizia negoziata e deflattiva, ovvero una soluzione per ridurre il carico di lavoro dei tribunali e accelerare i tempi della giustizia, che in Italia sono notoriamente lunghi.
Consente di pervenire a una decisione in un unico grado processuale, con un risparmio significativo di risorse pubbliche, mentre per l’imputato, è spesso una scelta pragmaticamente difensiva. Viene suggerito dall’avvocato quando il quadro probatorio a carico è ritenuto solido e difficilmente scalfibile in dibattimento. In tal caso, ottenere uno sconto di pena certo, piuttosto che affrontare un processo lungo e costoso con un esito incerto o presumibilmente sfavorevole, costituisce il miglior risultato difensivo possibile.