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incidente probatorio

L’incidente probatorio nei processi penali: significato e funzione

L’incidente probatorio è uno degli istituti fondamentali del diritto processuale penale italiano, disciplinato primariamente dall’articolo 392 e seguenti del Codice di Procedura Penale ed è un termine di cui spesso sentiamo parlare nei casi di cronaca nera.

La sua ratio risiede nell’esigenza, eccezionale rispetto alla regola generale della formazione della prova nel dibattimento, di anticipare l’assunzione di un mezzo di prova nella fase delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. Si tratta di uno strumento essenziale che garantisce che determinate prove, altrimenti a rischio di dispersione o alterazione, possano essere “cristallizzate” in un contesto di pieno contraddittorio tra le parti, salvaguardando così il diritto alla prova e il diritto di difesa.

La natura e la funzione dell’incidente probatorio

L’espressione incidente probatorio deriva dal fatto che questo procedimento si inserisce, come un “incidente” o un evento straordinario, all’interno della fase predibattimentale, che per sua natura non è destinata alla formazione della prova.

L’istituto, infatti, rappresenta una deroga al principio cardine del sistema accusatorio italiano, ovvero quello della oralità, immediatezza e pubblicità della prova che, per regola, deve formarsi in dibattimento. La sua finalità principale è evitare la non ripetibilità o la compromissione di un elemento di prova che, a causa di determinate circostanze, non potrebbe giungere intatto al giudizio finale.

Le prove assunte attraverso l’incidente probatorio sono considerate prove a tutti gli effetti e, una volta formate, sono utilizzabili in dibattimento tramite lettura, ma solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, in ossequio al principio del contraddittorio. Ciò assicura che il materiale probatorio raccolto in via anticipata sia stato sottoposto al vaglio critico e alle garanzie tipiche della fase dibattimentale.

I presupposti e i casi di ammissibilità

L’accesso all’incidente probatorio è strettamente limitato a specifici casi di necessità e urgenza elencati tassativamente dal suddetto articolo 392 c.p.p. Non si tratta di uno strumento utilizzabile a discrezione delle parti per ogni prova. La richiesta, che può essere avanzata dal Pubblico Ministero o dalla persona sottoposta alle indagini (nonché, in alcuni casi, dal difensore su delega della persona offesa), deve essere motivata e deve dimostrare la rilevanza della prova ai fini della decisione e la sussistenza delle circostanze che rendono l’assunzione non rinviabile al dibattimento.

I casi principali in cui è consentito ricorrere all’incidente probatorio includono l’assunzione di testimonianza in presenza di un fondato motivo di ritenere che il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento a causa di infermità o grave impedimento (come un imminente allontanamento o una grave malattia).

Altra fattispecie è rappresentata dall’assunzione di testimonianza quando vi è il rischio concreto e specifico che il testimone sia esposto a violenza, minaccia o promessa di denaro o utilità affinché non deponga o deponga il falso. In questo modo si mira a preservare la genuinità della dichiarazione prima che il dichiarante sia condizionato illecitamente.

E’ ammissibile l’incidente probatorio in caso di perizia o esperimento giudiziale se l’oggetto della prova (una persona, una cosa o un luogo) è soggetto a modificazione non evitabile nel tempo, ad esempio l’accertamento su una ferita che è destinata a guarire, o in caso di ricognizione urgente, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di attendere il dibattimento.

Anche se la perizia è di lunga durata, la cui assunzione in dibattimento determinerebbe una sospensione del processo superiore a sessanta giorni, o nei casi in cui l’esame riguarda una persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (coimputati in procedimento connesso o collegato).

Persone minorenni o maggiorenni vulnerabili

Un’aggiunta normativa significativa è contenuta nel comma 1-bis dell’art. 392 c.p.p., che permette l’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi tassative sopra elencate, per l’assunzione della testimonianza di una persona minorenne o di una persona offesa maggiorenne vulnerabile (come nei casi di reati sessuali, maltrattamenti in famiglia e stalking).

Questa previsione ha lo scopo di proteggere la persona offesa e di evitare che la ripetizione dell’esame in dibattimento possa costituire un ulteriore trauma, permettendo al contempo una cristallizzazione anticipata della prova in contraddittorio.

La procedura e le garanzie del contraddittorio

L’incidente probatorio si svolge dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o al Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), a seconda della fase in cui viene richiesto. Il procedimento inizia con la richiesta motivata di una delle parti, che deve essere presentata al giudice competente che, dopo aver valutato l’ammissibilità e la fondatezza della richiesta, fissa l’udienza.

L’udienza di incidente probatorio si svolge in camera di consiglio (quindi senza la presenza del pubblico) con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. È un momento in cui il contraddittorio è pienamente garantito. I difensori hanno la facoltà di partecipare all’assunzione della prova, ad esempio ponendo domande al testimone attraverso l’esame incrociato, con le stesse modalità previste per il dibattimento. Questa è la vera differenza che eleva l’incidente probatorio rispetto ai meri atti di indagine del PM: la prova viene formata in contraddittorio, sotto il controllo di un giudice terzo.

La presenza del difensore, o la sua tempestiva notifica, è essenziale per la validità dell’atto. Se le prove vengono assunte senza la partecipazione del difensore dell’indagato, esse non potranno essere utilizzate in dibattimento nei confronti di quell’imputato, a meno che gli indizi di colpevolezza non siano sorti quando la ripetizione dell’atto è divenuta oggettivamente impossibile.

Una volta assunta, la prova (ad esempio, la testimonianza o la perizia) viene documentata e depositata, acquisendo così il valore di prova utilizzabile nel futuro dibattimento. L’incidente probatorio, pertanto, non solo anticipa l’assunzione della prova, ma ne garantisce anche la stabilità e l’utilizzabilità processuale, assicurando che l’elemento di fatto raccolto in condizioni di urgenza o non ripetibilità non vada disperso e sia acquisito nel rispetto delle garanzie costituzionali del giusto processo.

Pierfrancesco Palattella

Giornalista, Web Writer, Seo copy, fondatore di La Vera Cronaca