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Disabili in città: quante barriere architettoniche

Può capitare di trovarsi su un autobus e ad una fermata, improvvisamente, sentire il suono intermittente di azionamento della rampa che permette ai disabili sulle sedie a rotelle di salire e scendere dal bus.
Quando capita, poi, non si può fare a meno di provare un po’ di imbarazzo, di vergogna, nel vedere colui costretto ad utilizzare un mezzo così anomalo, dover subire anche l’ingiustizia di non potersi muovere liberamente: marciapiedi troppo alti, strisce pedonali che conducono a gradini, o addirittura lavori in corso su un tratto di marciapiede che costringono a muoversi in mezzo alla strada per evitare una voragine. Scene cui abbiamo avuto modo di assistere in prima persona  sugli autobus di Roma. Come si possono superare tutti questi ostacoli?
Bisogna dire che parte della risposta è giunta nelle scorse ore: il comune di Roma è stato condannato perché le fermate dei bus non sono accessibili ai disabili. Il Tribunale civile di Roma in primo grado ha condannato il Campidoglio per “condotta discriminatoria” nei confronti di un disabile costretto su sedia a rotelle che aveva fatto causa due anni fa perché non riusciva a prendere i mezzi pubblici.

Mezzi pubblici non accessibili ai disabili:

Nel 2009 Gustavo Fraticelli, persona disabile e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, fece causa al comune di Roma perché, secondo uno studio condotto dalla sua associazione, era risultato che nel centro storico solo il 10% di 460 fermate di bus erano “accessibili” a disabili. Dopo due anni è arrivata la sentenza del Tribunale che si basa sulla legge 67 del 2006 che prevede un’apposita azione a favore del disabile che ritiene di aver subito una discriminazione diretta o indiretta.
Quantomeno singolare è stata la risposta del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha commentato in modo laconico: “Devo assolutamente ammettere che è una sentenza giusta”. Ma questa notizia non deve spingere a pensare che questo sia un problema legato solo alla Capitale. Da decenni ormai le persone con limitata capacità motoria lottano per difendere il proprio diritto di muoversi liberamente nei luoghi pubblici e privati.
Secondo una ricerca dell’Unione Europea, la presenza di barriere architettoniche, ovvero tutti gli ostacoli che limitano la mobilità delle persone non pienamente abili, limita il movimento di circa il 20% della popolazione europea, 3 milioni gli italiani. In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.

Legge sul diritto di accesso ai luoghi pubblici:

La “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 1992 (modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183) prevede all’articolo 8, primo comma, lettera c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
In particolare, riguardo alla mobilità e ai trasporti collettivi, l’articolo 26, comma 1 afferma: “Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”. Se questa legge venisse applicata ci chiediamo quanti comuni in Italia risulterebbero non in regola

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Scritto da

La Vera Cronaca, giornale online libero e indipendente

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