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Portabilità conto corrente: quali novità per gli utenti

Portabilità conto corrente

Una semplice firma su un modulo per trasferire il proprio conto corrente da un istituto ad un altro senza oneri e spese di portabilità; è questa l’essenza del decreto legge, emanato a gennaio, sulla portabilità che rimanda alle regole fissate dalla UE nella Direttiva 2014/92/UE ‘Nuove norme UE su comparabilità delle spese del conto di pagamento, trasferimento e accesso al conto di base’.
In base a quel decreto i clienti potranno rivolgersi a una nuova banca, o anche Posta e istituto di pagamento vario, la quale si farà carico di una serie di operazioni come trasferire i servizi di pagamento sul nuovo conto, chiusura del conto precedente e trasferimento del saldo, qualora presente, dal vecchio al nuovo conto.
È quindi obbligo degli operatori concludere questi trasferimenti senza oneri aggiuntivi: servizio che già oggi le banche possono offrire.

Tempi certi per trasferire il conto corrente:

L’altra novità del decreto, oltre alla portabilità gratuita, è quella relativa alla tempistica di tutta l’operazione; si parla di tempi stretti e certi che si quantificano come segue: dal momento in cui a nuova banca riceve dal cliente l’autorizzazione a trasferire il conto corrente, avrà a disposizione due giorni di tempo per richiedere alla vecchia banca l’invio di tutta la documentazione, per chiudere il conto, trasferire gli ordini permanenti e il saldo positivo (se presente) sul nuovo conto.
Tutto a carico della nuova banca quindi che deve eseguire l’operazione nei tempi indicati dal cliente sull’autorizzazione e fissati in almeno 6 giorni lavorativi da quando la nuova banca riceva dalla precedente tutta la documentazione. La vecchia banca ha invece 5 giorni di tempo per ottemperare.
Semplificando il tutto, il passaggio definitivo deve avvenire entro un massimo di 15 giorni da quando il cliente apre il nuovo conto.

Responsabilità della banca se non rispetta i tempi:

È importante evidenziare come la banca debba rispettare le tempistiche: e il termine è assolutamente fondamentale perchè se la banca non rispetta la tempistica, il cliente può essere rimborsato con una cifra proporzionale al ritardo e alla disponibilità presente sul conto.
Tutto sempre che la banca vecchia non rilevi la presenza di obblighi pendenti che vanno ad impedire la chiusura del conto: se infatti su conto vecchio risultano ancora pendenze, in termini di pagamenti dovuti, la vecchia banca non può dare il via libera al trasferimento.
La Direttiva dell’ Unione Eurpea che è alla base di tutto, la sopracitata Direttiva 2014/92/UE “comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”, dovrà essere recepita dai paesi UE entro il 18 settembre 2016.

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Giornalista scomodo - "L'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede..."

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